Sentenza n. 2100/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 225/2025, depositata e resa pubblica il 28 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 751/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 6 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 225/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese di lite. Il Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 29 aprile 2025, non aveva dato esecuzione alla pronuncia; era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del funzionario. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità: la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna divenuta definitiva e notificata a un'amministrazione statale, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo entro un termine ulteriore e di predisporre, per l'eventuale inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non spetta alcun compenso aggiuntivo.
- In caso di persistente inadempimento di un'amministrazione statale a una sentenza di condanna al pagamento o all'attribuzione di un beneficio, il commissario ad acta può essere autorizzato a utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: il giudice può negarla quando la nomina del commissario ad acta assicuri adeguata tutela o ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio dovuto.
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