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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39681/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa). I difensori hanno proposto tre motivi: 1) violazione dei termini delle indagini preliminari e mancata retrodatazione della iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 e 335-quater c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi; 2) omissione nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Filippo Bisconti (artt. 273 e 309 c.p.p.), che avrebbero escluso la posizione apicale o di partecipazione di Umina; 3) insufficienza dei gravì indizi ai sensi dell'art. 416-bis c.p., con richiamo ai principi delle Sezioni unite (Modaffari) circa la necessaria stabile inserzione nell'organizzazione e ruolo dinamico e funzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 335-quater c.p.p. per effetto della norma transitoria (art. 88-bis d.lgs. 150/2022) perché il procedimento era pendente alla data di entrata in vigore della novella e i fatti contestati sono anteriori. Ha escluso che la memoria difensiva e le dichiarazioni del collaboratore Bisconti siano tali da sovvertire l'ampio compendio probatorio utilizzato dal Tribunale del riesame (intercettazioni, incontri con vertici di altre famiglie, organizzazione delle riunioni operative, assegnazione di compiti a terzi, riferimenti a “pizzo” e appalti). Ha applicato i principi delle Sezioni unite (Modaffari) e concluso che sussistono gravi indizi di partecipazione associativa stabile e di ruolo dinamico di Umina nella famiglia mafiosa di Vicari. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che sussistano gravi indizi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sulla base di intercettazioni, incontri con vertici di mandamento, organizzazione di riunioni operative e direttiva delle attività associative; il requisito della "stabile inserzione" e della "messa a disposizione" è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Riferito al registro delle notizie di reato: la Corte non ha ritenuto necessaria la retrodatazione della iscrizione per i motivi prospettati dalla difesa, alla luce della transizione normativa.

  • art. 335-quater cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per retrodatare l'iscrizione e dichiarare inutilizzabili atti successivi; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso concreto per effetto della norma transitoria (art. 88-bis d.lgs. 150/2022) che limita la decorrenza della disposizione.

  • art. 88-bis d.lgs. 150/2022

    «Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407- bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.»

    La norma transitoria impedisce l'applicazione retroattiva della novella dell'art. 335-quater ai procedimenti già pendenti e quindi ha escluso la tesi difensiva di retrodatazione dell'iscrizione nel caso concreto.

  • artt. 273 e 309 cod. proc. pen.

    Riguardano le prove dichiarative e le modalità di acquisizione; la Corte ha ritenuto che l'omesso o parziale esame di memorie difensive e dichiarazioni non sia decisivo quando gli argomenti difensivi sono smentiti dal compendio probatorio complessivo.

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Richiamata per il parametro giurisprudenziale: la partecipazione mafiosa richiede stabile inserzione e messa a disposizione del sodalizio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato tali principi e che nel caso sussistano gravi indizi in tal senso.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Le modifiche procedurali (es. art. 335-quater) possono essere escluse per effetto di norme transitorie: verificare sempre la data di entrata in vigore e la pendency del procedimento per capire la loro applicabilità.
  • L'omesso esame di una memoria difensiva o di dichiarazioni di un collaboratore è rilevante in sede di impugnazione solo se la memoria introduce un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato è del tutto silente su quel punto; argomenti contraddetti da un compendio probatorio ampio non valgono a svincolare la decisione.
  • Per la contestazione di associazione mafiosa (art. 416-bis) non è necessario che il prevenuto compia direttamente reati "forti" (es. estorsioni) in presenza di un quadro indiziario composto da intercettazioni, incontri con vertici, distribuzione di compiti e gestione di proventi: ciò può suffragare la stabile inserzione e il ruolo funzionale richiesti dalle Sezioni unite.
  • La rilevanza delle intercettazioni e degli incontri riservati è alta nel giudizio cautelare quando, nel loro insieme, indicano organizzazione, direzione e coordinamento delle attività associative.
  • Le questioni relative all'iscrizione nel registro degli indagati richiedono attenzione ai requisiti di gravità indiziaria e alla tempestività dell'iscrizione, ma la loro incidenza sugli atti successivi può essere condizionata da disposizioni transitorie e dallo stato del procedimento.

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