Cassazione Penale, Sentenza n. 17820/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 17/09/2021 nella parte in cui la Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto sussistente l'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) rispetto all'omicidio di Esposito Umberto, deducendo vizio di violazione di legge e carenza di motivazione (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.). Si contesta che la Corte territoriale, pur escludendo la premeditazione, abbia applicato l'aggravante senza seguire i principi indicati dalla precedente pronuncia di annullamento della Cassazione e senza dimostrare la specifica rappresentazione e volontà degli imputati di commettere l'omicidio al fine di occultare i reati di sequestro di persona e rapina o per conseguirne l'impunità. Inoltre Faiola censura la mancata specifica valutazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Vaceanu e il secondo motivo del ricorso del Faiola limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. (nesso teleologico) in relazione ai reati di cui ai capi A) sequestro di persona e B) rapina. Ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo esame (ad altra sezione della Corte d'Assise di Appello di Roma) soltanto su tale questione. Sono rimaste assorbite le altre censure, e la revisione della dosimetria della pena dovrà eventualmente essere valutata in esito al rinnovato giudizio sull'aggravante.
Norme richiamate
art. 61 n. 2 cod. pen.
La c.d. circostanza aggravante del nesso teleologico (connessione tra reato-fine e reato-mezzo): richiede accertamento della consapevolezza e volontà dell'agente di porre in essere il reato-fine anche allo scopo di eseguire o occultare altro reato o di conseguirne l'impunità; può sussistere anche se non c'è premeditazione, purché emerga adeguata rappresentazione finalistica
art. 59 cod. pen.
la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno
Richiamato per spiegare che il dolo d'impeto non esclude in astratto la possibilità che l'agente abbia una finalità collegata (es. ottenere impunità); tuttavia resta necessario dimostrare la cosciente rappresentazione del nesso teleologico
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e vizio di motivazione: i ricorrenti adoperano questa norma per censurare la carenza o contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello nell'accertare il nesso teleologico
art. 133 cod. pen.
Richiamato dal Faiola con riguardo alla dosimetria della pena: la Corte d'appello in sede di rinvio avrebbe dovuto motivare anche sulla determinazione della pena alla luce dell'eventuale riconsiderazione dell'aggravante
art. 576 n.1 e art. 577 nn.2-3 cod. pen.
Norme richiamate nella valutazione delle circostanze aggravanti e del loro rapporto con gli artt. 61 e 577; richiedono in concreto adeguata motivazione della sussistenza delle aggravanti comuni
Massime di principio
- L'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2) richiede una motivazione specifica e non meramente automatica: il giudice deve dimostrare la rappresentazione cosciente e la volontà di porre il reato-fine in funzione del reato-mezzo o per l'impunità, anche quando manca la premeditazione
- L'assenza di premeditazione non esclude in concreto l'applicazione dell'aggravante, ma il collegamento finalistico deve emergere da elementi probatori collegati alla soggettività degli imputati (es. dichiarazioni, conversazioni, condotte successive) e non da mere possibilità logiche
- Prove quali una conversazione precedente o le modalità di occultamento del corpo possono contribuire a fondare il nesso teleologico solo se il giudice spiega chiaramente come quelle condotte traducano la volontà di occultare gli altri reati o di ottenere impunità
- Se la Cassazione ha indicato questioni specifiche da riesaminare in sede di rinvio, la Corte territoriale deve affrontarle puntualmente evitando ragionamenti contraddittori o generici; in caso contrario la Cassazione può annullare e disporre nuovo esame
- La valutazione della pena (art. 133 c.p.) deve essere rivalutata se la riconfigurazione delle circostanze aggravanti incide sulla gravità del fatto; il giudice di merito deve dare conto esplicito di tale verifica
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