Sentenza n. 688/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo del 02/02/2021, inviato a mezzo pec, prot. n. 2580, avente ad oggetto “Comune di Grosseto – Marina di Grosseto, via del Marinaio n. 19. Ambito tutelato ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con DM 27/03/1958 e art. 142 lett. g) “foreste e boschi”. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 146 del Codice per sostituzione edilizia con incremento volumetrico di fabbricato residenziale condonato. Richiedente: Sig. Mirco Pacitto. Pratica Edilizia n. 2020/111. Parere negativo”; - nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e/o conseguente ivi compresa la presupposta comunicazione dei motivi ostativi opposti dalla stessa Soprintendenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale con ampliamento in area boscata e paesaggisticamente vincolata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, deducendo anzitutto difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente lo stato dei luoghi né indicato le concrete ragioni di incompatibilità paesaggistica dell'intervento, limitandosi a un generico richiamo ai vincoli derivanti dal d.m. 27 marzo 1958, dall'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004 e dal PIT-PPR. Secondo il ricorrente, l'area sarebbe inserita in un tessuto urbano consolidato, già edificato e servito da viabilità, e l'intervento non determinerebbe i fenomeni di saldatura dell'urbanizzato o di frammentazione delle aree agricole richiamati dalla disciplina d'ambito. Ha inoltre contestato la qualificazione dell'area come bosco, rilevando che sul proprio terreno sarebbero presenti soltanto due pini e che non sarebbe raggiunta la percentuale di copertura arborea prevista dalla legislazione regionale. Ha infine escluso una compromissione delle visuali paesaggistiche, anche in ragione della posizione del lotto al margine della pineta e della preesistenza di edificazioni e recinzioni. Con una seconda censura ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, sostenendo che nella medesima zona sarebbero stati autorizzati interventi analoghi o più ampi senza che il parere impugnato spiegasse le ragioni del diverso trattamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Il parere della Soprintendenza richiama puntualmente sia il vincolo derivante dal d.m. 27 marzo 1958 sia il vincolo ex lege relativo alle foreste e ai boschi, descrive l'intervento progettato e considera l'incremento della superficie da 27,39 a 67,68 mq. Il giudice ha ritenuto che la relazione paesaggistica, gli elaborati progettuali, la cartografia e la documentazione fotografica consentissero di apprezzare adeguatamente lo stato dei luoghi e l'impatto dell'opera, risultando evidente che il terreno ricade all'interno della pineta. La presenza di soli due alberi sul lotto non è stata ritenuta decisiva, poiché la qualificazione di un'area come bosco deve essere effettuata considerando l'area nel suo complesso, senza attribuire rilievo ai confini delle singole proprietà o alle eventuali infrastrutture interne di dimensioni inferiori alle soglie previste dalla legge regionale. Il parere individua inoltre specificamente le prescrizioni del PIT-PPR ritenute violate, concernenti la tutela della pineta costiera, delle visuali panoramiche e il divieto di nuove previsioni edificatorie comportanti consumo di suolo nelle formazioni boschive costiere che caratterizzano figurativamente il territorio. Il richiamo alla scheda d'ambito non supera tali rilievi, poiché le prescrizioni paesaggistiche sono immediatamente vincolanti, diversamente dagli obiettivi e dagli indirizzi, che lasciano margini di discrezionalità agli enti territoriali. La classificazione urbanistica dell'area come tessuto urbano consolidato e la preesistenza di edificazioni non incidono sulla legittimità del parere, che non ha affermato l'inedificabilità assoluta, ma ha valutato in concreto la compatibilità paesaggistica dell'intervento. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: la Soprintendenza deve valutare ogni intervento caso per caso e può impedire l'ulteriore aggravamento di una situazione paesaggistica già compromessa; in ogni caso, la disparità in materia paesaggistica è configurabile soltanto in ipotesi macroscopiche e in presenza di assoluta identità delle situazioni. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000 oltre accessori per ciascuna delle amministrazioni statali, in solido, e del Comune.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza, nell'ambito del quale è stato espresso il diniego contestato.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
Assoggetta a tutela paesaggistica i territori coperti da foreste e boschi; il giudice ha ritenuto applicabile la tutela all'area complessivamente considerata.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi, che è stata inviata dalla Soprintendenza prima del parere negativo.
art. 3, commi 1 e 2, L.R.T. n. 39/2000
area di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri
Per individuare un bosco occorre considerare l'area nel suo complesso; non rilevano i confini delle singole proprietà né infrastrutture o aree interne inferiori alle soglie dimensionali indicate.
PIT-PPR della Regione Toscana, elaborato 8B, punto 12.3, lett. b)
Non sono ammessi: 1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri” di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
La prescrizione è stata ritenuta immediatamente vincolante e ostativa all'intervento, in quanto comportante nuovo consumo di suolo all'interno di una formazione boschiva costiera tutelata.
art. 4, commi 1 e 2, disciplina di Piano del PIT-PPR
Distingue tra obiettivi, direttive, orientamenti e indirizzi, che guidano l'azione degli enti lasciando margini di discrezionalità, e prescrizioni, che sono immediatamente vincolanti.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, il parere negativo della Soprintendenza è adeguatamente motivato quando individua i vincoli applicabili, descrive le caratteristiche dell'intervento, considera lo stato dei luoghi e indica le specifiche prescrizioni paesaggistiche violate, rendendo comprensibile il concreto impatto dell'opera sul bene tutelato.
- La qualificazione di un'area come bosco, ai fini della tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, deve essere effettuata considerando l'area boschiva nel suo complesso e non il singolo lotto proprietario; pertanto, la limitata presenza di alberi all'interno della proprietà privata non esclude di per sé l'applicazione del vincolo.
- Nel PIT-PPR, le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici hanno natura immediatamente vincolante, mentre obiettivi, direttive, orientamenti e indirizzi svolgono una funzione di indirizzo e coordinamento, lasciando agli enti territoriali margini nella scelta delle modalità attuative.
- La classificazione urbanistica di un'area come tessuto urbano consolidato o la preesistenza di edificazioni non impediscono alla Soprintendenza di negare l'autorizzazione paesaggistica per uno specifico intervento, quando il diniego non affermi un'inedificabilità assoluta ma motivi concretamente l'incompatibilità dell'opera con i valori paesaggistici tutelati.
- In materia paesaggistica, la disparità di trattamento può determinare l'illegittimità del provvedimento solo in ipotesi macroscopiche e quando siano dimostrate situazioni di fatto assolutamente identiche; la Soprintendenza conserva il potere-dovere di valutare ciascun progetto singolarmente e di impedire l'ulteriore aggravamento di una situazione paesaggistica già critica.
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