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Ordinanza

Ordinanza n. 5373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202405823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Campania - Salerno che aveva deciso sull'impugnazione di un provvedimento della Questura di Salerno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello per la riforma della sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva deciso la controversia relativa a un provvedimento della Questura di Salerno. All'udienza pubblica del 2 luglio 2026 la difesa dell'appellante ha chiesto il rinvio della causa, motivandolo con la pendenza di un procedimento di riesame avente a oggetto il provvedimento impugnato in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello. Ha accolto l'istanza di rinvio e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027, in ragione della pendenza del procedimento amministrativo di riesame relativo all'atto originariamente impugnato. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private, ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando pende un procedimento amministrativo di riesame avente a oggetto il provvedimento impugnato in giudizio, il giudice d'appello può rinviare la trattazione della causa a una successiva udienza, senza definire allo stato il merito dell'impugnazione.
  • La pendenza di un procedimento di riesame dell'atto impugnato non determina, di per sé, la definizione del giudizio d'appello, ma può giustificare un rinvio della trattazione.
  • Ricorrendo i presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice amministrativo dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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