Ordinanza n. 5373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Campania - Salerno che aveva deciso sull'impugnazione di un provvedimento della Questura di Salerno
Esito
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello per la riforma della sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva deciso la controversia relativa a un provvedimento della Questura di Salerno. All'udienza pubblica del 2 luglio 2026 la difesa dell'appellante ha chiesto il rinvio della causa, motivandolo con la pendenza di un procedimento di riesame avente a oggetto il provvedimento impugnato in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello. Ha accolto l'istanza di rinvio e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027, in ragione della pendenza del procedimento amministrativo di riesame relativo all'atto originariamente impugnato. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private, ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando pende un procedimento amministrativo di riesame avente a oggetto il provvedimento impugnato in giudizio, il giudice d'appello può rinviare la trattazione della causa a una successiva udienza, senza definire allo stato il merito dell'impugnazione.
- La pendenza di un procedimento di riesame dell'atto impugnato non determina, di per sé, la definizione del giudizio d'appello, ma può giustificare un rinvio della trattazione.
- Ricorrendo i presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice amministrativo dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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