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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7774/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il 10 giugno 2021 il difensore ha trasmesso un atto di rinuncia espressa al ricorso sottoscritto e con firma autenticata dal ricorrente. La Corte ha disposto l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo la causa di rinunzia imputabile al ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per furto continuato pluriaggravato. Il ricorrente deduceva violazione di legge per l'utilizzazione delle dichiarazioni rese negli interrogatori delle indagini preliminari, vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento e omissione di confutazione dei rilievi relativi agli esiti della perizia sui reperti sequestrati.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia espressa e formalmente sottoscritta dal ricorrente comporti l'inammissibilità del ricorso; la rinuncia attribuibile al ricorrente determina anche conseguenze economiche (spese e sanzione alla Cassa delle Ammende).

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso, se formalmente valida e sottoscritta dall'imputato, determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
  • La rinuncia deve rispettare forme valide (sottoscrizione/autenticazione) per essere efficace: in presenza di tali formalità la Corte non procederà all'analisi delle questioni sostanziali sollevate.
  • Quando la rinuncia è imputabile all'imputato, la procedura può comportare condanna alle spese e sanzioni come il versamento alla Cassa delle Ammende.
  • Se si ritiene che la rinuncia sia viziata (es. estorta, resa senza valida rappresentanza o incapacità), è necessario proporre tempestive azioni processuali che ne contestino la validità prima che la Corte dichiari l'inammissibilità.
  • Per evitare la perdita del diritto di impugnare, il difensore deve accertarsi dell'effettiva volontà dell'assistito prima di sottoscrivere o trasmettere atti di rinuncia.
  • Se la rinuncia non è intervenuta, le questioni sulla utilizzazione di dichiarazioni rese in fase di indagine e sulla valutazione della prova peritale sarebbero esaminate nel merito dalla Corte di cassazione secondo i principi di diritto applicabili.

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