Sentenza del 22/11/2017 n. 4795 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Prelievi dal conto corrente in sede di ricostruzione presuntiva del reddito - Riconoscimento di maggiori costi deducibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la ricostruzione presuntiva di un maggior reddito effettuata dall'Ufficio anche sulla base di indagini bancarie e questionari inviati ai clienti. In particolare, ha sostenuto che i prelievi effettuati dai conti correnti intestati al contribuente, essendo parte integrante della contabilità, dovessero essere riconosciuti come costi deducibili correlati all'attività esercitata. Tali costi avrebbero dovuto essere considerati sia per determinare il maggior imponibile sia per calcolare le eventuali sanzioni.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul punto relativo ai prelievi bancari: nella ricostruzione presuntiva del reddito, l'Ufficio deve riconoscere i prelievi documentati e riferibili all'attività come costi deducibili. Il riconoscimento incide sia sulla determinazione del maggior reddito imponibile sia sulla quantificazione delle sanzioni. Dal testo fornito non risultano ulteriori dettagli sul dispositivo, sull'eventuale annullamento parziale dell'accertamento o sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento presuntivo e indagini bancarie
La ricostruzione presuntiva del reddito può fondarsi anche sui dati risultanti dai conti correnti e sulle informazioni raccolte tramite questionari, ma deve considerare anche i costi correlati ai ricavi o ai prelievi imputati al contribuente.
Principio di determinazione del reddito netto e di proporzionalità delle sanzioni
Quando l'Ufficio ricostruisce maggiori componenti positivi di reddito, deve tenere conto dei costi deducibili inerenti all'attività. Gli stessi costi rilevano anche per evitare che le sanzioni siano calcolate su una base imponibile sovrastimata.
Massime di principio
- In un accertamento presuntivo basato su dati bancari, l'Amministrazione non può considerare soltanto gli elementi favorevoli all'incremento del reddito, ma deve valutare anche i costi inerenti e documentati.
- I prelievi dal conto corrente possono assumere rilievo come costi deducibili quando sono collegati all'attività economica e risultano parte integrante della contabilità del contribuente.
- La deduzione dei costi deve essere considerata sia nel calcolo del maggior imponibile sia nella determinazione delle sanzioni, perché queste ultime devono essere parametrate a una base imponibile corretta.
- Il contribuente deve comunque dimostrare l'inerenza dei prelievi all'attività e fornire elementi contabili o documentali idonei a distinguerli dalle spese personali.
- La ricostruzione presuntiva non consente automaticamente di trasformare ogni movimentazione bancaria in reddito imponibile senza una valutazione complessiva dei ricavi e dei costi collegati.
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