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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33247/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento dell'indennità di espropriazione. Ha inoltre precisato che, trattandosi di regolamento d'ufficio, non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Due privati avevano riassunto davanti al giudice amministrativo un giudizio già introdotto davanti al tribunale ordinario, chiedendo la condanna del comune al pagamento di somme a titolo di indennità di espropriazione per immobili di proprietà comune e di un'attrice, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Il TAR, nella resistenza del comune, aveva dichiarato irricevibile la domanda di annullamento degli atti, respinto la domanda risarcitoria e sollevato conflitto di giurisdizione sulla domanda relativa all'ulteriore indennità definitiva di esproprio. In Cassazione, il regolamento d'ufficio poneva il tema se la domanda di pagamento dell'indennità da espropriazione spettasse al giudice amministrativo o al giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che la controversia riguardasse soltanto l'ammontare dell'indennità, senza mettere in discussione la legittimità della procedura ablativa, e che dunque la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario anche se la domanda era stata proposta insieme a una domanda risarcitoria devoluta al giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 327 del 2001

    le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti ablativi appartengono al giudice ordinario

  • cod. proc. amm.

    art. 133, comma 1, lett. g)

    la materia delle indennità espropriative è ricondotta alla giurisdizione ordinaria

  • principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione

    la proposizione congiunta di domande devolute a giudici diversi non sposta la giurisdizione sulla domanda di indennità

Massime di principio

  • Le controversie relative alla determinazione e alla corresponsione dell'indennità dovuta per espropriazione o occupazione legittima rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando la lite attiene solo all'ammontare dell'indennità e non alla legittimità dell'atto ablativo.
  • La cumulo di una domanda indennitaria con una domanda risarcitoria devoluta al giudice amministrativo non determina attrazione della prima nella giurisdizione amministrativa, poiché la giurisdizione non è derogabile per connessione.
  • Ai fini del regolamento di giurisdizione la Corte può esaminare direttamente il contenuto dell'atto introduttivo per verificare la reale natura della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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