Cassazione Penale, Ordinanza n. 23412/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo della precedente sentenza, le parole "Corte d’appello di Milano" siano sostituite con "Tribunale di Mantova - Ufficio Gip - in diversa persona fisica". Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria. Non viene affrontato il merito dell'imputazione, ma solo la rettifica del giudice di rinvio indicato per errore nella precedente decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda non il merito del reato, ma la correzione d'ufficio di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza della Corte di cassazione n. 8631/2026, emessa il 2 dicembre 2025 nel procedimento R.G.N. 26465/2025. In quella precedente pronuncia, il Collegio aveva annullato con rinvio il provvedimento impugnato, ma per mero errore materiale aveva indicato come giudice di rinvio la Corte di appello di Milano, anziché il giudice effettivamente competente. L'istanza di correzione proveniva dalla Corte di appello di Milano. La Corte osserva che, trattandosi di ricorso avverso sentenza inappellabile emessa dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, il giudice di rinvio va individuato, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p., nel medesimo Tribunale, in diversa persona fisica. La Corte qualifica l'errore come mero errore materiale, non incidente su interessi delle parti né idoneo a determinare nullità, e lo corregge d'ufficio ai sensi degli artt. 625-bis, comma 3, e 130 c.p.p.
Norme richiamate
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
nei casi di annullamento con rinvio di sentenza inappellabile del G.U.P., il giudice di rinvio va individuato nel medesimo tribunale, in diversa persona fisica
art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
consente la correzione d'ufficio dell'errore materiale rilevabile in ogni momento e senza formalità
art. 130 c.p.p.
l'errore materiale può essere corretto d'ufficio quando non comporta modificazione essenziale dell'atto né incide sugli interessi delle parti
Massime di principio
- L'indicazione erronea del giudice di rinvio in una sentenza di annullamento con rinvio integra un mero errore materiale quando dal testo della decisione è comunque ricavabile il giudice competente secondo le regole di legge.
- La correzione dell'errore materiale è consentita d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, purché non comporti una modifica essenziale dell'atto né pregiudichi le posizioni delle parti.
- Quando il ricorso investe una sentenza inappellabile emessa dal G.U.P., il rinvio va disposto al medesimo tribunale che ha emesso la decisione annullata, in diversa persona fisica.
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