Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27579/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società assicuratrice, surrogatasi nei diritti di tre società assicurate, aveva chiesto al vettore il risarcimento del danno per la perdita di merci affidate per il trasporto in più occasioni, per un importo pari a quanto pagato alle assicurate. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del vettore ma con il limite risarcitorio previsto dall'art. 1696, secondo comma, c.c., ritenendo non provata la colpa grave o il dolo del vettore. In appello, invece, la domanda era stata accolta integralmente perché la Corte territoriale aveva ritenuto che la reiterata incapacità del vettore di indicare cause, modalità, tempi e luoghi delle perdite, nonché la gestione complessivamente disorganizzata del servizio, integrassero colpa grave tale da escludere l'operatività del limite di responsabilità. Nel ricorso per cassazione il vettore ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1696 c.c., sostenendo che il limite di responsabilità poteva essere superato solo previa prova, a carico del mittente, della colpa grave o del dolo del vettore, e che la Corte d'appello avrebbe invece invertito l'onere probatorio valorizzando il mancato chiarimento del vettore sulle circostanze delle perdite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la ricorrente, avendo indicato che la sentenza impugnata le era stata notificata, avrebbe dovuto depositarne la copia autentica con la relata di notifica nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; tale relata non risultava versata in atti. La Corte ha anche osservato che il ricorso era comunque inammissibile, poiché la doglianza ex art. 2697 c.c. non denunciava una reale inversione dell'onere della prova, ma mirava in sostanza a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto provata la colpa grave sulla base delle emergenze istruttorie. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1696 c.c.

    secondo comma; ultimo comma

    il limite di responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce opera, ma può essere escluso in caso di dolo o colpa grave; la loro configurazione va desunta dal giudice di merito sulla base degli elementi di causa.

  • art. 2697 c.c.

    non è stata ritenuta violata la regola sul riparto dell'onere probatorio, poiché la Corte territoriale ha ritenuto assolto l'onere probatorio del mittente in base alle risultanze istruttorie.

  • art. 369 c.p.c.

    secondo comma, n. 2; primo comma

    se il ricorso per cassazione è proposto dopo notifica della sentenza impugnata, deve essere depositata la copia autentica della decisione con la relata di notifica nel termine di legge, a pena di improcedibilità.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    richiamati per spiegare che il deposito della relata serve a dimostrare la tempestività del ricorso quando è stata notificata la sentenza e decorre il termine breve.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il deposito della copia autentica della decisione con la relata di notifica è necessario ai fini della procedibilità del ricorso, perché consente di verificare il rispetto del termine breve.
  • La censura formalmente proposta come violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se, in realtà, mira a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • In materia di trasporto, il limite legale della responsabilità del vettore può essere superato solo ove sia dimostrata la colpa grave o il dolo; tale accertamento compete al giudice del merito sulla base delle risultanze probatorie complessive.
  • La perdurante incapacità del vettore di spiegare in modo plausibile le cause e le circostanze delle reiterate perdite di merce può essere valorizzata, in sede di merito, come indice di grave disorganizzazione professionale e quindi di colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.