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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08703/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Genova che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa per il delitto di furto semplice. Il ricorso deduceva l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la ricostruzione in sentenza non fosse corretta sotto il profilo della sussunzione nel reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, in sede di impugnazione avverso sentenza di patteggiamento, è deducibile solo quando l'errore sia manifesto ed evidenziabile dal testo del provvedimento impugnato; nel caso esaminato, la doglianza era formulata in termini astratti e meramente evocativi, risolvendosi in censure non consentite. Conseguentemente, ha disposto la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede i soli casi in cui è ammesso ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la deduzione dell'erronea qualificazione del fatto è consentita solo nei casi di errore manifesto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità" quando l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto semplice, rispetto alla quale è stata dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore risulti manifesto e sia desumibile immediatamente dal testo della decisione impugnata.
  • Non sono proponibili, nel ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., censure che si risolvano in contestazioni valutative o in doglianze generiche sull'inquadramento giuridico del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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