Cassazione Penale, Ordinanza n. 28643/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata riguarda una sentenza resa dal Tribunale di Catania all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., con la quale l'imputata era stata prosciolta dall'addebito di falsa attestazione resa nell'integrazione della domanda di aggiornamento della Graduatoria ad Esaurimento per gli anni 2019/2022, in relazione allo svolgimento di servizio quale docente presso alcuni istituti scolastici. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione denunciando contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il rimedio corretto non era il ricorso per cassazione, bensì l'appello, trattandosi di sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale per un reato non punito con sola pena pecuniaria o alternativa. Ha quindi riqualificato l'impugnazione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso del Pubblico ministero come appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ritenendo che la sentenza impugnata fosse una sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p. emessa in sede di udienza predibattimentale. Ha escluso la proponibilità del ricorso diretto per cassazione, poiché l'art. 554-quater c.p.p. prevede per tali decisioni un regime impugnatorio speciale e chiuso, con appello quale mezzo ordinario. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
Reato oggetto dell'imputazione, consistente nella falsa attestazione resa nell'integrazione della domanda amministrativa.
art. 76 D.P.R. 445/2000
Norma richiamata in relazione alla sanzionabilità penale della falsa dichiarazione resa in atto sostitutivo o connesso alla documentazione amministrativa.
art. 554-bis c.p.p.
Disciplina l'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta.
art. 554-ter c.p.p.
Prevede la sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale quando ricorra una causa di proscioglimento o manchi una ragionevole previsione di condanna.
art. 554-quater c.p.p.
Stabilisce il regime delle impugnazioni avverso le sentenze predibattimentali, individuando nell'appello il mezzo ordinario e delimitandone le forme e gli esiti.
art. 553 c.p.p.
Prevede la trasmissione al giudice degli atti di indagine nel procedimento a citazione diretta.
art. 593-bis, comma 2, c.p.p.
Richiamato per individuare i casi di legittimazione del Procuratore generale all'appello.
art. 593, comma 3, c.p.p.
Richiamato come termine di raffronto: dopo le modifiche del 2024 esclude la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento nei procedimenti a citazione diretta.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello previsto, in presenza di oggettiva impugnabilità e volontà di sottoporre l'atto a sindacato giurisdizionale.
art. 569 c.p.p.
È richiamato per escludere la possibilità di ricorso per cassazione diretto avverso la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale, non essendo una sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È il motivo formalmente dedotto nel ricorso, per vizio di contraddittorietà della motivazione.
art. 127 c.p.p.
Richiamato per le forme camerali del giudizio di appello avverso la sentenza predibattimentale.
artt. 620 e ss. c.p.p.
Richiamati per evidenziare l'incompatibilità tra gli esiti tipizzati del giudizio di cassazione e quelli previsti dal giudizio di appello ex art. 554-quater c.p.p.
art. 428 c.p.p.
Usato come parametro sistematico e interpretativo per la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, richiamata in analogia rispetto all'istituto predibattimentale.
art. 425 c.p.p.
Richiamato come precedente modello di sentenza di non luogo a procedere cui è stato applicato, in giurisprudenza, il principio dell'appellabilità e non della ricorribilità per cassazione diretta.
art. 552, comma 3, c.p.p.
Richiamato per i casi di impugnazione della persona offesa avverso le nullità del decreto che dispone la citazione diretta.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta è impugnabile con appello secondo il regime speciale dell'art. 554-quater c.p.p., non con ricorso diretto per cassazione, salvo i limiti espressamente previsti dalla legge.
- Quando una parte propone un mezzo di gravame diverso da quello previsto, il giudice deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di sottoporlo a sindacato, riqualificando l'atto nel rimedio corretto e trasmettendo gli atti al giudice competente.
- Il ricorso per cassazione 'per saltum' ex art. 569 c.p.p. è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e non si estende alle sentenze processuali di non luogo a procedere che precedono il giudizio di merito.
- Il regime delle impugnazioni delle sentenze predibattimentali è speciale e chiuso: gli esiti dell'appello sono tipizzati in modo incompatibile con quelli del giudizio di cassazione, sicché il ricorso diretto non può essere utilizzato per bypassare l'appello.
- La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dalla natura del provvedimento e dalla struttura del sistema di impugnazioni, non dalla sola denominazione data dalla parte all'atto.
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