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Sentenza

Sentenza n. 711/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento dei provvedimenti di diniego alla partecipazione all’associazione “Asd Solution Dog Training” resi dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Ispettori Prot. 0028825 del 2.12.2021, Prot. 0102876 del 23.12.2021 e Prot. 0102877 del 23.12.2021

Giustizia amministrativa202200340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di diniego alla partecipazione dei dipendenti della Polizia di Stato all'associazione sportiva dilettantistica "Asd Solution Dog Training"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi con cui il Ministero dell'Interno ha negato la loro partecipazione all'associazione, presso la quale intendevano svolgere attività di istruttori cinofili. Hanno dedotto: violazione della libertà di associazione e degli artt. 3, 18 e 117 Cost. nonché degli artt. 11 e 14 CEDU; erronea applicazione dell'art. 90, comma 23, l. 289/2002, ritenuto abrogato al momento delle comunicazioni; violazione dell'art. 50 d.P.R. 335/1982, sostenendo che l'attività sarebbe stata gratuita, svolta fuori dall'orario di servizio e nell'ambito di un'associazione senza scopo di lucro; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, contestando in particolare il rischio di divulgazione di tecniche operative della Polizia di Stato e l'incompatibilità dell'attività associativa con i doveri d'ufficio. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso limitatamente a uno dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività relativa a uno dei ricorrenti, ritenendo tempestiva la notificazione effettuata il 14 febbraio 2022, poiché il termine di sessanta giorni scadeva di sabato 12 febbraio 2022 ed era quindi prorogato al lunedì successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura relativa alla libertà di associazione, affermando che le limitazioni riguardanti il personale della Polizia di Stato sono giustificate dalle esigenze organizzative e dal bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Ha riconosciuto fondata la doglianza sull'erroneo richiamo all'art. 90, comma 23, l. 289/2002, ma ha giudicato tale vizio non decisivo: il richiamo riguardava soltanto uno dei provvedimenti ed era marginale rispetto alla motivazione principale, fondata sull'art. 50 d.P.R. 335/1982 e sull'incompatibilità dell'attività con i doveri d'ufficio. Ha ritenuto legittimo il diniego ai sensi dell'art. 50, valorizzando la discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione, anche astratta, della compatibilità dell'incarico con le funzioni istituzionali. L'amministrazione aveva motivatamente rilevato che i corsi associativi erano rivolti anche a soggetti professionalmente operanti nel settore cinofilo, che lo statuto contemplava attività potenzialmente economiche e che sussisteva il rischio di impiego, a favore di privati, delle conoscenze acquisite nella Polizia di Stato e di divulgazione di tecniche operative. Il TAR ha ritenuto generica e comunque infondata la censura di disparità di trattamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 155 c.p.c.

    La scadenza del termine processuale in un giorno festivo o non lavorativo comporta la proroga al primo giorno seguente non festivo; il termine per la notificazione è stato quindi prorogato dal sabato al lunedì.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha confermato il diniego dopo avere considerato le osservazioni dei ricorrenti nell'ambito del preavviso di rigetto.

  • art. 90, comma 23, l. 289/2002

    Il richiamo alla disposizione, ritenuta abrogata prima delle comunicazioni dei dipendenti, costituiva un profilo illegittimo ma marginale e non decisivo, non idoneo a determinare l'annullamento degli atti.

  • art. 50 d.P.R. 335/1982

    Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione oppure mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

    La disposizione pone limiti più stringenti alle attività extraistituzionali del personale della Polizia di Stato e consente di negare la partecipazione quando l'attività, anche formalmente associativa e senza scopo di lucro, presenti concretamente un rischio di finalità economiche o di incompatibilità con i doveri d'ufficio.

  • art. 60 d.P.R. 3/1957

    È richiamato quale norma primaria di riferimento per la disciplina degli incarichi extra officio e delle incompatibilità dei dipendenti pubblici.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento giustifica, insieme alle esigenze organizzative, le limitazioni alle attività esterne del personale di polizia.

  • art. 98 Cost.

    Il principio di esclusività della funzione pubblica costituisce fondamento delle incompatibilità previste per il personale della Polizia di Stato.

Massime di principio

  • Le incompatibilità del personale della Polizia di Stato possono essere valutate dall'amministrazione anche in astratto, senza che sia necessario dimostrare un concreto pregiudizio già verificatosi o un effettivo inadempimento del dipendente ai propri compiti istituzionali.
  • Nel valutare la compatibilità di un'attività extraistituzionale, l'amministrazione può considerare non soltanto la forma giuridica dichiarata dell'organizzazione, ma anche la natura concreta delle attività previste, la loro potenziale remuneratività, i destinatari dei corsi o servizi e le attività indicate nello statuto o comunicate ad altre autorità.
  • Il divieto di attività incompatibili per il personale della Polizia di Stato trova fondamento nei principi di esclusività della funzione e di buon andamento e può giustificare limitazioni alla libertà associativa quando siano adeguatamente motivate da esigenze organizzative, dalla salvaguardia delle energie lavorative o dalla tutela di conoscenze e tecniche operative.
  • L'erroneo richiamo a una disposizione normativa abrogata non comporta l'annullamento del provvedimento quando tale riferimento sia marginale e la decisione resti autonomamente sorretta da una motivazione principale fondata su altra disposizione applicabile e su autonome ragioni di incompatibilità.
  • La proroga prevista dall'art. 155 c.p.c. opera quando il termine per proporre ricorso scade di sabato, sicché la notificazione effettuata il primo giorno lavorativo successivo è tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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