Cassazione Civile, Ordinanza n. 26232/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società e i soci impugnavano una sentenza della CTR che, in sede di rinvio, aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento relativo a maggiori IRAP e IVA per gli anni 2002 e 2004. L'Ufficio aveva contestato che le operazioni commerciali, inserite in una catena di scambi intracomunitari, fossero parte di un meccanismo fraudolento fondato sull'interposizione di società fittizie, negando quindi la detrazione IVA e mantenendo l'accertamento. I ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non aveva realmente valutato gli elementi allegati a dimostrazione della buona fede della società e della sua estraneità alla frode; 2) violazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il diritto alla detrazione non poteva essere negato in assenza di partecipazione consapevole della contribuente alla frode posta in essere da soggetti a monte della catena; 3) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, per mancanza dell'elemento soggettivo necessario a irrogare la sanzione, poiché l'eventuale mancata vigilanza sul fornitore avrebbe potuto incidere sulla detrazione del tributo ma non giustificare la sanzione afflittiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato il precedente di legittimità reso inter partes e avesse omesso di esaminare i fatti storici dedotti come indici della buona fede della società. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia verificando, sulla base degli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e di quelli allegati e provati dalla contribuente, se la società fosse o meno in buona fede e, quindi, estranea alla frode. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il primo motivo è stato ricondotto correttamente all'omesso esame di fatti storici decisivi; il secondo e il terzo alla violazione di norme di diritto.
art. 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sul diritto alla detrazione IVA, negabile solo se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 17 quale base normativa della detrazione IVA contestata.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Invocato dai ricorrenti per escludere la sanzione in assenza di elemento soggettivo.
art. 38 c.p.c.
Il precedente di legittimità reso inter partes doveva essere osservato dalla CTR del rinvio.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto ordinario dell'onere della prova; in presenza di indizi di frode, il contribuente deve provare la propria buona fede.
Massime di principio
- Nelle operazioni IVA soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione può essere negato solo se l'Amministrazione dimostra, con elementi oggettivi anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
- Quando il giudice di rinvio è vincolato da un precedente di cassazione reso inter partes, deve dare conto in modo effettivo dell'esame dei profili indicati dal giudice di legittimità, senza eluderli o sostituirli con argomentazioni inconferenti.
- Gli indizi di frode possono derivare, tra l'altro, da inesistenza sostanziale del fornitore, immediata interposizione di soggetti fittizi, rapporti diretti anomali o elementi tali da rendere percepibile al cessionario l'irregolarità dell'operazione.
- In presenza di indizi oggettivi idonei a far sospettare una frode, il contribuente che invochi la detrazione deve provare la propria estraneità e buona fede; in difetto, la detrazione può essere negata.
- La buona fede del cessionario è un profilo decisivo nelle operazioni soggettivamente inesistenti; il giudice deve motivare specificamente sulla sua sussistenza o insussistenza, non potendo limitarsi a descrivere in astratto il meccanismo fraudolento.
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