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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 19/01/2009. Motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la revoca sarebbe stata disposta nonostante la sentenza che ha accertato il nuovo reato sia intervenuta dopo il decorso del quinquennio; secondo il ricorrente la revoca violerebbe la presunzione di innocenza fintanto che non intervenga condanna definitiva; (2) violazione di legge penale e processuale e omessa motivazione circa la possibilità che, essendo stato minorenne per i fatti originari, il ricorrente potesse beneficiare della sospensione fino a tre anni (principio del favor rei), tema sollevato in memoria di replica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., rileva che nel quinquennio sia stato commesso il reato indipendentemente dal momento in cui è intervenuta la sentenza che lo accerta; la revoca è compatibile con la presunzione di innocenza perché è comunque subordinata all'accertamento definitivo della responsabilità. Sul secondo motivo ha ritenuto l'argomento ininfluente perché la revoca è stata disposta per la commissione di un nuovo reato nel quinquennio e non per il superamento dei limiti massimi di pena; inoltre il reato che ha determinato la revoca è stato commesso quando il ricorrente aveva 29 anni. Ha altresì disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    "commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli"

    La Corte interpreta la norma nel senso che ai fini della revoca della sospensione condizionale rileva la commissione del reato nel quinquennio, non il momento in cui interviene la sentenza che ne accerta la responsabilità

  • art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

    "riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163"

    La Corte distingue questa ipotesi da quella del n.1: qui è invece necessario che nel quinquennio intervenga una nuova condanna che, cumulata, superi i limiti di cui all'art.163; la causa di revoca è la sopravvenuta sentenza che accerta la maggior pena

  • art. 163 cod. pen.

    Citato come criterio di limite massimo di pena per la cumulazione delle condanne nella norma richiamata all'art.168, comma 1, n.2; nella fattispecie non è stato rilevante perché la revoca si è fondata sul n.1

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    "Alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento."

    Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168, comma 1, n.1, rileva la commissione del reato nel quinquennio: non è necessario che la sentenza di condanna intervenga entro quel termine.
  • La presunzione di innocenza non impedisce la revoca ex art.168 n.1, poiché la revoca stessa è subordinata all'accertamento definitivo della responsabilità; cioè la revoca non può fondarsi su mera ipotesi non accertata definitivamente.
  • La diversa ipotesi dell'art.168, comma 1, n.2 richiede invece l'intervenuta condanna nel quinquennio per un reato anteriormente commesso che, cumulato, superi i limiti dell'art.163: occorre valutare attentamente quale causa di revoca si assume vigente.
  • Eccezioni fondate su benefici (es. trattamento per minorenni) sono rilevanti solo se attinenti alla concreta causa di revoca; se la revoca è motivata dalla commissione di nuovo reato nel quinquennio, questioni relative ai limiti di pena devono essere pertinenti alla fattispecie concreta per essere ritenute rilevanti.
  • Nelle contestazioni sulla durata del quinquennio o sul momento rilevante (commissione del fatto vs. sentenza), verificare sempre la disposizione specifica dell'art.168 applicabile alla fattispecie concreta.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.1 c.p.p.; è opportuno valutare la proponibilità di motivi che risultino effettivamente attinenti all'oggetto dell'incidente di esecuzione.

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