Sentenza n. 441/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.31 del 5 settembre 2016 di applicazione della sanzione pecuniaria a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione degli interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di titoli abilitativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di applicazione della sanzione pecuniaria di 15.000 euro per inottemperanza all’ordine di demolizione di un fabbricato commerciale abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo che la sanzione pecuniaria di 15.000 euro fosse stata applicata due volte per la medesima violazione. In particolare, ha richiamato una precedente ordinanza del 2014, con la quale era stata irrogata una sanzione di 30.000 euro per la mancata demolizione di un fabbricato in cemento armato e di una vasca interrata di depurazione, censiti al foglio 17, particella 187. Il Comune ha contestato la sovrapposizione, sostenendo che le due sanzioni riguardassero violazioni e manufatti diversi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo comprovato dalla documentazione amministrativa che le due sanzioni non riguardassero la stessa violazione. La precedente sanzione di 30.000 euro concerneva i fabbricati realizzati sull’area identificata al catasto terreni al foglio 17, particella 720, oggetto di un distinto accertamento del 2009, di un autonomo ordine di demolizione e della successiva acquisizione al patrimonio comunale. L’ordinanza impugnata, invece, derivava dall’accertamento del 2012 relativo al fabbricato commerciale censito al NCEU al foglio 17, particella 187, subalterno 4, composto da tre vani a unico livello, con terrazzo praticabile, realizzato senza permesso di costruire e nulla osta sismico, per il quale era stato emesso un distinto ordine di demolizione e accertata una distinta inottemperanza. Il giudice ha inoltre rilevato che l’importo di 15.000 euro rientrava nella forbice edittale prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, compresa tra 2.000 e 20.000 euro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
importo compreso tra i 2.000 e i 20.000 euro
La sanzione pecuniaria irrogata dal Comune, pari a 15.000 euro, è stata ritenuta conforme ai limiti minimo e massimo previsti dalla disposizione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che la parte ricorrente non aveva depositato le memorie previste dalla disposizione e non aveva contestato le circostanze documentate dall’amministrazione.
Massime di principio
- La duplicazione della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione sussiste solo quando le diverse ordinanze sanzionatorie riguardano la medesima opera e la medesima violazione; la riferibilità a manufatti, aree catastali, accertamenti e ordini di demolizione distinti esclude l’identità dell’illecito.
- La sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è legittima, quanto alla misura, se l’importo irrogato rientra nei limiti minimo e massimo stabiliti dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
- Le circostanze fattuali risultanti dalla documentazione amministrativa, se non specificamente contestate dalla parte interessata, possono essere poste a fondamento della decisione giudiziale.
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