Cassazione Penale, Sentenza n. 22739/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 3 d.lgs. n. 74/2000 relativo alle dichiarazioni fiscali IVA/Redditi per gli anni 2015 e 2016 (sottrazione di elementi attivi per complessivi euro 1.118.513,00 per il 2015 e euro 1.194.922,00 per il 2016; confisca fino a euro 508.955,39). Due motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per omessa rideterminazione della confisca alla luce del mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite (principio di ripartizione paritaria della confisca tra concorrenti), deducendo che la memoria di udienza del 24/06/2025 avrebbe dovuto essere considerata; (2) vizio di diritto e illogicità della motivazione per avere la Corte esteso la nozione di "mezzi fraudolenti" a semplici errori di compilazione delle dichiarazioni, mentre la difesa riteneva che si trattasse di omissioni o annotazioni parziali riconducibili, al più, al comma 3 dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 (cioè comportamenti non penalmente rilevanti come mezzi fraudolenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione relativa alla misura della confisca non fosse stata devoluta al giudice di appello (mancava specifico motivo di impugnazione) e che la memoria di udienza non possa superare le preclusioni processuali; inoltre l'orientamento favorevole delle Sezioni Unite non costituiva un 'overruling' imprevedibile dato che esisteva un contrasto giurisprudenziale anteriore e persistente, per cui la censura non tempestiva era inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che i fatti contestati integravano l'art. 3 d.lgs. n. 74/2000: risultavano operazioni "non avvenute" indicate come non imponibili e omissioni di operazioni imponibili risultanti dalle scritture contabili, nonché artifizi tali da ostacolare l'accertamento e idonei a indurre in errore l'amministrazione finanziaria; quindi la qualificazione come "mezzi fraudolenti" è corretta. Conclusione: ricorso infondato; condanna confermata; spese del procedimento a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 74/2000
Il reato si concretizza quando, al fine di evadere imposte, si indicano elementi attivi inferiori al reale avvalendosi di operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione. Il comma 3 esclude che la mera violazione degli obblighi di fatturazione o una semplice sottofatturazione costituiscano di per sé "mezzi fraudolenti"; occorre una capacità decettiva idonea a ingannare l'amministrazione.
art. 1, lett. g-ter, d.lgs. n. 74/2000
Definisce i "mezzi fraudolenti" come condotte artificiose attive o omissive, in violazione di specifici obblighi giuridici, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; l'interpretazione richiede inoltre l'idoneità ingannatoria verso l'amministrazione finanziaria.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Le memorie difensive non possono superare le preclusioni processuali: non possono introdurre doglianze nuove o differenti rispetto ai motivi già proposti con l'impugnazione, ma solo sostenere e dettagliare i temi già devoluti.
art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen.
Regolano la proposizione di nuovi motivi in appello e le relative preclusioni; motivi nuovi non tempestivamente proposti non sono ammissibili.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Principio devolutivo: l'appello attribuisce al giudice di secondo grado cognizione limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; questioni non specificamente devolute restano sottratte alla cognizione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente nei casi di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le memorie depositate in sede di discussione (art. 125 c.p.p.) non possono introdurre doglianze nuove che non siano già state oggetto di impugnazione: questioni non specificamente dedotte in appello restano precluse.
- Il principio devolutivo (art. 597 c.p.p.) rende la confisca e altre misure patrimoniali "punti della decisione" autonomi: vanno specificamente impugnati in appello per essere riesaminati dal giudice di secondo grado.
- Il richiamo a un mutamento giurisprudenziale favorevole non è sempre efficace se, al momento dei fatti o dell'impugnazione, sussisteva già un contrasto giurisprudenziale: l'overruling retroattivo è applicabile solo quando la precedente interpretazione era consolidata e il cambiamento imprevedibile.
- Ai fini dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 non è sufficiente una mera inesattezza o omissione contabile: è necessario che le condotte abbiano carattere artificioso e siano idonee a ingannare l'amministrazione finanziaria (quid pluris della capacità decettiva).
- La qualificazione della condotta come 'mezzi fraudolenti' può fondarsi su un meccanismo complessivo (indicazione di operazioni inesistenti, omissione di operazioni contabili, indicazioni parziali) che nel suo insieme è idoneo a ostacolare l'accertamento.
- Chi intende ottenere la rideterminazione di misure patrimoniali derivanti da condanna deve dedurre il motivo con tempestività e specificità: l'omessa impugnazione comporta l'impossibilità di ottenere revisione in sede di cassazione per quella specifica questione.
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