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Ordinanza

Ordinanza n. 465/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. M_D AFCB486 REG2025 -OMISSIS-del 14-11-2025 notificato in pari data a mezzo posta elettronica, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso, ove occorrer possa, dell’art. 3, comma 2 del bando di concorso per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 40 tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito (Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS- del 23-09-2025) che individua, fra i requisiti specifici di ammissione, il possesso del diploma di laurea in “Scienze Biologiche”, laddove interpretata nel senso di escludere i concorrenti in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente sulla base dei decreti interministeriali adottati in esecuzione dell’art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (doc. 2);- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per il mancato possesso del titolo di studio richiesto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione da un concorso per 40 tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, chiedendo la sospensione cautelare dell'atto. Egli possiede una laurea magistrale LM-61 in Scienze della nutrizione umana e ha sostenuto che tale titolo dovesse essere considerato valido per un bando che richiedeva la laurea magistrale LM-6 in Biologia. La tesi si fondava sull'assunto che la LM-61 fosse equiparata al diploma di laurea in Scienze biologiche del vecchio ordinamento e che, per effetto di tale equiparazione, fosse transitivamente equiparabile anche alla LM-6. È stata inoltre contestata, ove occorresse, l'interpretazione dell'art. 3, comma 2, del bando nella parte in cui escludeva i titoli dichiarati equipollenti in base alla normativa richiamata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di valutazione prima facie, ha rilevato che il bando richiedeva la laurea magistrale LM-6 in Biologia e ammetteva esclusivamente i titoli formalmente equiparati alla LM-6 secondo il decreto interministeriale 9 luglio 2009. La relativa tabella prevede, per la LM-6, la corrispondenza con la laurea specialistica 6/S in Biologia e con il diploma di laurea in Scienze biologiche del vecchio ordinamento. La laurea LM-61 del ricorrente non figura nella casella adiacente alla LM-6, ma in posizione sottostante, senza corrispondenza ai fini concorsuali. Il Collegio ha quindi ritenuto, allo stato della cognizione cautelare, che le corrispondenze tra titoli siano tassativamente individuate dalla tabella e che non sia possibile fondare un'equiparazione indiretta o transitiva tra LM-61 e LM-6 sulla comune riferibilità al diploma di laurea in Scienze biologiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza di sospensione è stata respinta.

  • art. 3, comma 2, del bando di concorso

    Richiede il titolo di studio previsto dal bando e ammette esclusivamente i titoli formalmente equiparati secondo la tabella normativa applicabile.

  • Decreto interministeriale 9 luglio 2009

    nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna

    La tabella individua tassativamente le corrispondenze tra lauree magistrali, lauree specialistiche e diplomi di laurea ai fini concorsuali; per la LM-6 sono equiparati la 6/S e il diploma di laurea in Scienze biologiche, non la LM-61.

  • art. 9, comma 6, l. 19 novembre 1990, n. 341

    È richiamato dal ricorrente quale base normativa dei decreti interministeriali sulle equipollenze, ma il TAR ha deciso sulla base della specifica struttura della tabella del decreto interministeriale 9 luglio 2009.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione a un concorso pubblico, le equiparazioni tra titoli di studio previste da una tabella normativa devono essere applicate secondo le corrispondenze formalmente individuate dalla tabella stessa, senza ricorrere a equiparazioni indirette o transitive fondate sulla comune equiparazione a un diverso titolo.
  • Quando un bando richiede una specifica laurea magistrale e ammette esclusivamente i titoli formalmente equiparati secondo una determinata tabella, un titolo collocato in una casella diversa e non adiacente rispetto a quella del titolo richiesto non può essere considerato equivalente ai fini concorsuali in assenza di una specifica previsione normativa.
  • In sede cautelare, la verifica del fumus può condurre al rigetto della domanda quando l'interpretazione del bando e della tabella di equiparazione, allo stato degli atti, depone per la tassatività delle corrispondenze tra titoli di studio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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