Sentenza del 18/07/2018 n. 3141 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI - fabbricato utilizzato per attività agricola - esente dal tributo ICI - irrilevanza della categoria catastale attribuita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il fabbricato deve essere escluso dalla base imponibile ICI quando è effettivamente utilizzato per le attività agricole indicate, a prescindere dalla sua iscrizione nel Catasto dei Fabbricati nella categoria A/6, D/10 o in altra categoria. La destinazione funzionale del fabbricato all'attività agricola prevale quindi sulla classificazione catastale formale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'ICI di un fabbricato di proprietà di una società cooperativa e utilizzato per attività agricole, in particolare per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci. Il punto centrale è stabilire se l'esenzione dipenda dalla categoria catastale attribuita al fabbricato, come A/6 o D/10, oppure dall'effettivo utilizzo del bene per lo svolgimento dell'attività agricola.
Norme richiamate
Art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
La norma individua i fabbricati strumentali alle attività agricole e consente di riconoscere il relativo trattamento fiscale sulla base della concreta destinazione e strumentalità del fabbricato, senza attribuire carattere decisivo alla sola categoria catastale.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione ICI di un fabbricato agricolo conta principalmente l'effettivo utilizzo del bene e il suo collegamento funzionale con l'attività agricola, non la sola categoria catastale.
- Un fabbricato utilizzato da una cooperativa agricola per lavorare, conservare, valorizzare o commercializzare i prodotti conferiti dai soci può beneficiare del regime previsto per i fabbricati agricoli strumentali.
- L'iscrizione catastale in una categoria diversa da A/6 o D/10 non esclude automaticamente l'agevolazione, se il contribuente dimostra la concreta destinazione agricola del fabbricato.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare sia la proprietà o disponibilità del fabbricato sia l'effettivo svolgimento delle attività agricole e il rapporto tra tali attività e il bene oggetto dell'imposta.
- La classificazione catastale può costituire un elemento probatorio, ma non è necessariamente determinante quando risulti dimostrata la strumentalità del fabbricato rispetto all'attività agricola.
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