Cassazione Civile, Ordinanza n. 33734/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di uno stabilimento industriale hanno dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società ricorrente fino al 30 novembre 2010 in mansioni connesse a servizi generali e di gestione delle infrastrutture aziendali. Il 1 dicembre 2010 la società avrebbe trasferito a un altro soggetto un preteso ramo d'azienda comprendente, tra l'altro, mensa, manutenzione, magazzino ricambi, pulizia, giardinaggio, sicurezza, portineria, vigilanza, utilities, trattamento acque e reflui, con cessione anche dei rapporti di lavoro. I lavoratori hanno sostenuto che il negozio fosse nullo, inefficace o comunque illegittimo perché non ricorrerebbe un vero trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., trattandosi di un complesso non autonomo e non preesistente; hanno inoltre chiesto la declaratoria di illegittimità/nullità dei licenziamenti intimati e la reintegrazione o riammissione in servizio. Il Tribunale ha accolto la domanda relativa alla cessione del ramo, rigettando quella sui licenziamenti; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il ramo fosse dematerializzato, privo di specifico know-how, di legami organizzativi preesistenti e di una autonoma entità economica. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 2112 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato circostanze decisive e avesse erroneamente escluso il trasferimento di ramo d'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla autonomia funzionale del complesso ceduto e sulla valutazione delle prove. Ha escluso un vizio di sussunzione, osservando che la Corte d'appello aveva accertato che il ramo ceduto era un ramo dematerializzato, composto solo da lavoratori e non da beni materiali, privo di prova circa la coesione professionale del gruppo, i legami organizzativi preesistenti e uno specifico know-how, e dunque non idoneo a integrare una entità economica autonoma ai sensi dell'art. 2112 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibili i profili ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado. Ha infine escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la censura riguardava solo la valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Per ramo d'azienda deve intendersi un'entità economica organizzata in modo stabile che, al momento del trasferimento, conservi la propria identità; è necessario che esista una pregressa unità produttiva funzionalmente autonoma e non una struttura creata ad hoc o individuata solo dalla volontà delle parti.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è configurabile solo se, a fronte dei fatti accertati dal giudice di merito, sia stata applicata una norma diversa da quella pertinente, cioè in caso di vizio di sussunzione.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme tra le sentenze di merito, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti nel caso concreto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione non deriva da una semplice contestazione della valutazione delle prove, ma solo dall'utilizzo di prove non dedotte o dal travisamento delle prove legali o dall'attribuzione a prove soggette a valutazione di forza probatoria legale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica il procedimento camerale seguito per la decisione dell'ordinanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
Richiamato per l'aumento dell'onorario unico in caso di difesa di più parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Comporta il raddoppio del contributo unificato nei casi processualmente previsti a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di trasferimento di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo nei limiti del vizio di sussunzione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- Un insieme di servizi e lavoratori privo di struttura aziendale autonoma, disomogeneo per funzioni e professionalità e non coordinato unitariamente non integra un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
- Non è sufficiente, per configurare un valido trasferimento di ramo d'azienda, che il cedente organizzi ad hoc lavoratori e attività in prossimità del trasferimento: la conservazione dell'identità presuppone un'entità economica già esistente e funzionalmente autonoma.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, ricorrendo la cd. doppia conforme.
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