Ordinanza n. 9541/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto di rilascio di visto di ingresso per studio/tirocinio presentata in data 25/05/2024 dal Cittadino extracomunitario tunisino sig -OMISSIS-nato a Kairouan (Tunisia) il -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data 13 giugno 2024 di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto di rilascio del visto di ingresso per studio/tirocinio
Esito
La controversia
Il cittadino extracomunitario tunisino ha impugnato il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per studio/tirocinio, adottato in relazione alla domanda presentata il 25 maggio 2024 e notificato il 13 giugno 2024, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Il ricorso è stato inizialmente fissato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a. per l'omessa regolarizzazione della procura. La procura apostillata è stata depositata nell'imminenza della camera di consiglio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla legittimità del diniego di visto. Preso atto del deposito della procura apostillata, ha disposto la fissazione della trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 21 luglio 2026, ordinando alla Segreteria di comunicarlo alle parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 71-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la fissazione della camera di consiglio in relazione all'omessa regolarizzazione della procura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la procura non risulta regolarizzata, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a.; il deposito della procura regolarizzata in prossimità della camera di consiglio consente al giudice di fissare la trattazione del merito in udienza pubblica, senza definire immediatamente la controversia.
- In assenza di una decisione sul merito dell'impugnazione, l'ordinanza di fissazione dell'udienza non determina la prevalenza processuale di alcuna delle parti.
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