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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33556/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'agente della riscossione, aveva ritenuto provata la regolare notificazione di cartelle di pagamento presupposte da un preavviso di iscrizione ipotecaria e aveva quindi escluso la possibilità di far valere vizi del rapporto tributario sottostante, dell'iscrizione a ruolo, delle cartelle e del preavviso. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 7, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esercitato poteri istruttori disponendo l'acquisizione di cartelle non prodotte dall'appellante, con conseguente alterazione dell'onere della prova. Con il secondo motivo lamentava omesso esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle cartelle, quale fatto decisivo discusso tra le parti, oltre a motivazione mancante o apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ordinanza istruttoria della CTR non aveva riguardato le ricevute postali di consegna delle cartelle, sulle quali si era invece fondata la decisione, e perché l'acquisizione d'ufficio ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 non risulta indebita quando serve a integrare il quadro probatorio in presenza di obiettiva incertezza, senza sostituirsi alle parti nell'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, alla luce del testo novellato dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso concreto la ricorrente aveva dedotto l'omesso esame di un'eccezione e comunque la CTR aveva implicitamente considerato la questione ritenendo definitive le cartelle regolarmente notificate e non impugnate. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune controricorrente; nessuna statuizione sulle altre parti costituite o intimate prive di difese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per escludere che il giudice tributario possa sovvertire la ripartizione dell'onere della prova mediante poteri istruttori sostitutivi delle parti.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Il potere di acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova è ammissibile solo per integrare un quadro probatorio già formato in presenza di obiettiva incertezza, non per colmare le carenze difensive delle parti.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione in appello di documenti, nel caso concreto le copie delle ricevute postali di consegna delle cartelle.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per affermare la legittimità della notificazione delle cartelle a mezzo posta da parte degli ufficiali della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge in tema di onere della prova e poteri istruttori.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo novellato, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza o incompletezza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di terzietà del giudice tributario impedisce che l'acquisizione d'ufficio si traduca in supplenza alle carenze probatorie delle parti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per delimitare le ipotesi di nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Imposto, per la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'onere di indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per il rigoroso onere di specificazione e deposito degli atti rilevanti del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il potere del giudice di acquisire d'ufficio prove non può essere utilizzato per supplire alle carenze probatorie di una parte, ma solo per integrare elementi già acquisiti in presenza di un'obiettiva incertezza del quadro istruttorio.
  • La prova della regolare notificazione delle cartelle può essere desunta dalle ricevute postali di consegna, anche prodotte in appello, senza necessità di depositare necessariamente le cartelle se queste sarebbero superflue rispetto allo scopo probatorio perseguito.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mera insufficienza o incompletezza della motivazione né l'omessa valutazione di un'eccezione in quanto tale.
  • Se le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate e non impugnate, esse diventano definitive e non è più consentito far valere vizi del rapporto tributario sottostante, dell'iscrizione a ruolo, delle cartelle stesse o dell'atto successivo di preavviso di iscrizione ipotecaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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