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Sentenza

Sentenza n. 4494/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4166 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2025.

Giustizia amministrativa202601418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4166 dell'8 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4166 dell'8 ottobre 2025, passata in giudicato e notificata il medesimo giorno. La sentenza aveva accertato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e condannato il Ministero al pagamento di € 4.447,27, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo. Dedotto il mancato pagamento nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni, il ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato per la sorte capitale, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la sorte capitale, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione che gli sarà effettuata dal ricorrente dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha disposto che al commissario non spetti compenso. Non ha fissato la somma richiesta per ogni violazione o ritardo, né ha espressamente deciso tale domanda nel dispositivo. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con il ricorso in ottemperanza odierno, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la sorte capitale, alla predetta sentenza n.4166/2025 del Tribunale di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.

    Il giudice accerta l'inottemperanza e ordina l'esecuzione del giudicato, avvalendosi anche della nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate sono distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Il giudice pone le spese del giudizio a carico dell'amministrazione soccombente e ne dispone la distrazione ai difensori antistatari.

  • art. 114, comma 2, lett. e), d.lgs. 104/2010

    Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di una somma per le successive violazioni o inosservanze e per il ritardo nell'esecuzione; la sentenza non risulta aver accolto o espressamente deciso tale richiesta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16.04.2026 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

    Per attivare l'ottemperanza di un titolo esecutivo di pagamento nei confronti dell'amministrazione statale, il giudice dà atto del decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)

    Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione soccombente solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente documenta l'esistenza di un giudicato recante un obbligo di pagamento e il mancato adempimento, e l'amministrazione non contesta l'inottemperanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato e dichiarare sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Per l'esecuzione in ottemperanza di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve essere decorso infruttuosamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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