Sentenza n. 226/2026 - Trieste, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente che, a seguito dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente del 16 aprile 2025, non ha fornito la documentazione richiesta nei termini di legge; per l’annullamento, per quanto necessario e per quanto di ragione, dell’atto n. M_D A934676 REG2025 0041182 dell’8 maggio 2025, nelle parti riferite all’istanza di accesso, qualora lo stesso sia interpretato e/o costituisca atto provvedimentale a seguito del quale il Ministero, pur dichiarando di non respingere l’istanza del ricorrente, non ha osteso alcuna documentazione; per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione ed alla messa a disposizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 16 aprile 2025 entro un termine all’uopo fissato, nonché per la contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva nel caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso del 16 aprile 2025 e nota ministeriale dell’8 maggio 2025, nella parte in cui negava di fatto l’accesso pur dichiarando di non adottare un diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo il rigetto della propria istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, aveva chiesto l’accesso alla documentazione relativa alle missioni svolte all’estero e al procedimento definito negativamente dall’Amministrazione. La richiesta riguardava, tra l’altro, rapporti informativi sulle missioni, incarichi, mansioni e attività svolte, dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale, finalità operative, calendari vaccinali e documentazione sanitaria sulle vaccinazioni, nonché verbali, pareri, relazioni di servizio e atti conclusivi. Il Ministero aveva dichiarato di non possedere documentazione utile all’ostensione, sostenendo che il procedimento fosse stato definito per carenza dei requisiti di legge e precisando che la nota non costituiva un diniego di accesso. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della mancata ostensione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della condotta, l’annullamento della nota ove qualificabile come provvedimento di diniego, l’ordine di esibizione e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’istanza fosse chiara, ampia e puntualmente motivata e che non fosse limitata ai soli documenti materialmente inseriti nel fascicolo del procedimento, ma comprendesse tutta la documentazione connessa ai fatti di servizio, alle missioni e ai relativi profili operativi, sanitari e logistici. Il ricorrente non chiedeva un’attività elaborativa dell’Amministrazione, ma l’esibizione di documenti già esistenti e riferibili alla propria posizione, nella disponibilità dell’Amministrazione della Difesa nel suo complesso. È stata ritenuta irrilevante la deduzione, formulata in giudizio, secondo cui parte della documentazione sulle vaccinazioni sarebbe già stata nella disponibilità dell’interessato: la presunzione che il richiedente possieda già determinati documenti non legittima il diniego di ostensione, soprattutto quando gli atti riguardano direttamente la sua posizione lavorativa e sanitaria. In assenza di specifiche cause legali di esclusione, il Ministero era tenuto a consentire l’accesso. Inoltre, il rigetto nel merito dell’istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere presupponeva almeno un’attività istruttoria e l’acquisizione di elementi sul servizio prestato; la negazione dell’esistenza di tali elementi avrebbe potuto evidenziare una carenza istruttoria nel procedimento presupposto. Il TAR ha annullato in parte qua la nota dell’8 maggio 2025 e ordinato al Ministero di esibire la documentazione entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha respinto allo stato la richiesta di nomina immediata del commissario ad acta, precisando che l’eventuale perdurante inerzia potrà essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale impone all’Amministrazione di consentire l’ostensione dei documenti pertinenti alla posizione dell’istante, salvo specifiche cause legali di esclusione; la richiesta può comprendere documenti connessi e sottesi ai fatti dedotti, anche se non materialmente confluiti nel fascicolo procedimentale.
art. 1, comma 564, l. 266/2005
La norma è richiamata quale disciplina sostanziale applicata dall’Amministrazione nel rigetto dell’istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, con riferimento all’esposizione a rischi eccedenti quelli ordinariamente connessi ai compiti d’istituto.
d.P.R. 243/2006
È richiamato insieme all’art. 1, comma 564, l. 266/2005 quale disciplina dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L’istanza di accesso documentale, quando individua in modo sufficientemente puntuale i fatti, i procedimenti e i documenti richiesti, può estendersi a tutta la documentazione comunque connessa, correlata o sottesa alla posizione dell’istante, anche se non materialmente acquisita nel fascicolo del procedimento concluso.
- L’Amministrazione non può sottrarsi all’ostensione limitandosi a dichiarare che la documentazione non è confluita nel procedimento o che l’istanza non è stata formalmente respinta, quando la condotta concreta comporta la mancata messa a disposizione dei documenti richiesti.
- L’accesso documentale non può essere negato perché il richiedente potrebbe già possedere alcuni documenti: tale mera presunzione non esclude l’obbligo di ostensione, soprattutto quando gli atti riguardano direttamente la posizione lavorativa o sanitaria dell’interessato.
- La richiesta di accesso è legittimamente esercitata quando mira all’esibizione di documenti già esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione; non costituisce richiesta di elaborazione di dati o di formazione di nuovi documenti.
- Quando un procedimento amministrativo è stato definito con un rigetto nel merito fondato sull’assenza di determinati presupposti fattuali, l’Amministrazione deve avere svolto un’attività istruttoria coerente con tale valutazione e deve consentire l’accesso ai relativi elementi, in mancanza di specifiche cause di esclusione.
- La nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordine di esibizione non è normalmente disposta già nel giudizio sull’accesso in assenza di perdurante inottemperanza; l’eventuale inerzia successiva può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
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