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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27731/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, deducendo violazione degli artt. 6, commi 2 e 3, della legge 401/1989, vizio della motivazione e travisamento della prova. Sostiene l'assenza di elementi fattuali che colleghino la detenzione, all'interno dell'auto in cui si trovava, di oggetti atti ad offendere con la partita Bologna-Borussia Dortmund del 21/01/2025: rileva il lasso temporale (accertamento la sera del 20/01/2025), la distanza del luogo del fermo rispetto allo stadio e le dichiarazioni difensive secondo cui era presente per difendere un conoscente minacciato, non per partecipare a disordini sportivi. Produce documentazione penale e dichiarazioni degli altri indagati per dimostrare che gli oggetti non avevano collegamento con il contesto sportivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il giudice di merito ha valutato correttamente il nesso tra detenzione degli oggetti atti ad offendere e la manifestazione sportiva imminente, considerando la natura degli oggetti rinvenuti (casco integrale, spranga in legno, tubi di plastica, cinghie con fibbie metalliche, guanti, due fumogeni), il fatto che il caricamento degli oggetti è avvenuto in un bar noto come luogo di ritrovo di ultras, la direzione dell'auto verso il centro cittadino luogo di concentrazione dei tifosi avversari e la recidiva del ricorrente (tre precedenti analoghi). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui in cassazione non è consentito riformulare la valutazione delle risultanze di fatto già compiuta dal giudice di merito, salvo il ristretto ambito del travisamento della prova. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 401/1989

    Il ricorrente deduceva la violazione di queste disposizioni con riferimento al provvedimento di divieto di accesso e obbligo di presentazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione di pericolosità fondata sui fatti concreti non fosse arbitraria e che le censure non incidesse sulla legittimità del provvedimento

  • Legge 110/1975

    Rilevato che il procedimento penale contestava il porto di armi o oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese nel procedimento penale non fossero idonee, di per sé, a invalidare la valutazione cautelare della pericolosità adottata nel provvedimento amministrativo

  • Giurisprudenza sulla deducibilità del travisamento della prova

    Sez.3, n.39729/2009; Sez.5, n.39048/2007

    Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale; non è consentito al giudice di legittimità riformulare la valutazione delle risultanze di fatto

Massime di principio

  • In cassazione non si possono rinnovare le valutazioni di merito: è ammesso il motivo per travisamento della prova solo se il giudice di merito ha basato la decisione su prova inesistente o su un risultato di prova manifestamente diverso dalla realtà
  • La detenzione di oggetti tipicamente utilizzabili per disordini sportivi, unita al luogo del rinvenimento (es. bar noto come ritrovo di ultras) e alla direzione di marcia verso aree di concentrazione di tifosi avversari, può legittimamente fondare un provvedimento cautelare di divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione, anche se il fermo è avvenuto con qualche ora o giorno di anticipo rispetto all'evento
  • La recidiva in materia di provvedimenti analoghi aumenta la valutazione della pericolosità e giustifica misure più restrittive
  • Dichiarazioni difensive rese in un procedimento penale non cancellano automaticamente la portata degli elementi obiettivi (oggetti rinvenuti, circostanze del rinvenimento) utilizzati per motivare un provvedimento amministrativo preventivo
  • La prova del collegamento con una manifestazione sportiva non richiede un nesso temporale assoluto immediato se esiste un quadro logico e concreto che renda verosimile la finalità di partecipazione a disordini (oggetti tipici, luogo di ritrovo, direzione verso concentrazione avversaria)

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