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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27371/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) comminata dal Tribunale di Siena e confermata dalla Corte d'appello di Firenze. Il ricorrente deduce: 1) errata individuazione della data di consumazione del reato e conseguente errata determinazione del termine massimo di prescrizione (contestata l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020); 2) vizio di motivazione circa l'attendibilità della persona offesa e discordanza con le dichiarazioni di altri testi; 3) vizio di motivazione sulla quantificazione del danno e sul diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili per manifesta infondatezza i motivi relativi all'attendibilità dei testimoni e alla quantificazione del danno/non concessione delle attenuanti. Accoglie invece il motivo relativo alla data di consumazione del reato e alla errata applicazione della sospensione della prescrizione: applicando il principio "favor rei" il momento consumativo della ricettazione deve collocarsi nei giorni immediatamente successivi al furto denunciato il 07/09/2010; inoltre la sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 non operava nel procedimento perché non sussisteva un termine processuale pendente nel periodo di riferimento. Di conseguenza il termine massimo di prescrizione è spirato prima della sentenza di appello; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio ai soli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Restano ferme le statuizioni civili (risarcimento) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese civili della parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto contestato: ricettazione; la decisione riguarda la data di consumazione del reato ai fini della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul calcolo della prescrizione applicata per determinare il termine massimo estintivo del reato

  • art. 161 cod. pen.

    Rinvio ai termini massimi di prescrizione utilizzati per verificare se la condanna fosse ormai prescrittta

  • art. 83 d.l. 17/03/2020 n. 18 (conv. con legge 24/04/2020 n. 27)

    sospensione - dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini

    La sospensione prevista opera soltanto se nel procedimento erano effettivamente pendenti termini procedurali per il compimento di atti nel periodo di riferimento; non si applica in modo automatico a tutti i procedimenti pendenti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: il rigetto è insindacabile in Cassazione se motivato logicamente dal giudice di merito (assenza di elementi positivi e presenza di precedente)

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Definizione di termini processuali: la sospensione ex art. 83 si applica solo se era in corso un termine processuale ai sensi di questo articolo

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Il decreto di citazione fissato "senza ritardo" non costituisce un termine processuale determinato, perciò non genera l'operatività della sospensione dei termini prevista dall'art. 83

  • art. 2043 cod. civ.

    Confermata la responsabilità civile per il fatto riconosciuto, anche se il reato è estinto per prescrizione; il fatto integra illecito civile risarcibile

Massime di principio

  • Quando la data di acquisizione del bene da parte dell'imputato non è provata con certezza, ai fini della prescrizione per il reato di ricettazione si applica il principio "favor rei": la consumazione va collocata prossimamente alla data del reato presupposto (es. furto denunciato).
  • La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 non si applica automaticamente a tutti i procedimenti pendenti: è necessaria l'effettiva pendenza di un termine processuale per il compimento di un atto nel periodo 9/3-30/6/2020 affinché la sospensione abbia efficacia.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e non meri rinvii o riproduzioni del motivo di appello; la ripetizione senza confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito comporta il rischio di inammissibilità per aspecificità.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la quantificazione del danno sono, di regola, questioni di merito riservate al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non pregiudica automaticamente l'azione civile: le statuizioni civili possono essere confermate e resta l'obbligo di risarcimento se il fatto ha prodotto un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.
  • Il decreto di citazione emesso "senza ritardo" non costituisce di per sé un termine processuale soggetto a sospensione ex art. 83; occorre verificare se esistessero termini processuali determinati pendenti nel periodo emergenziale.

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