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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23581/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per furto aggravato (in concorso con Iacocagni Fabrizio) del 2/05/2014: (1) nullità per mancata presenza dell'imputato in udienza per legittimo impedimento dovuto ad arresti domiciliari non comunicati al giudice; (2) vizio di prova per affidamento esclusivo su riconoscimento fotografico predibattimentale privo di garanzie e senza riscontri in dibattimento; (3) errata qualificazione del fatto come aggravato dalla "destrezza"; (4) contestazione della sussistenza della recidiva reiterata per pregresse condanne estinte ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte: il primo motivo (assenza per arresti domiciliari) è stato ritenuto manifestamente infondato perché dal verbale di udienza non risultava comunicato l'impedimento al giudice; il secondo motivo (criticità del riconoscimento fotografico e della valutazione probatoria) è stato accolto per carenze probatorie e motivazionali; il terzo motivo (aggravante della destrezza) è stato accolto per insufficiente motivazione su quali "abilità, astuzia o avvedutezza" siano state concretamente poste in essere; il quarto motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata nei punti interessati dalle censure accolte e il giudice di merito dovrà procedere a nuovo esame/ricomposizione del giudizio alla luce delle osservazioni formulate dalla Cassazione

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamata in relazione alla nullità della sentenza per mancata presenza dell'imputato per legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto che l'impedimento agli arresti domiciliari deve risultare comunicato al giudice per determinare il rinvio

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato nella stessa prospettazione di nullità; la sua applicazione è stata esclusa per carenza di conoscenza dell'impedimento da parte del giudice procedente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per la formulazione e la sintesi dei motivi di ricorso; menzionata come riferimento procedurale per l'articolazione del ricorso

  • art. 189 e art. 192 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle prove (in particolare del riconoscimento fotografico) e alle garanzie difensive nel contraddittorio; la Corte ha ritenuto insufficiente il supporto probatorio basato su riconoscimento predibattimentale irripetibile

  • art. 6 CEDU (Diritti dell'uomo)

    richiamato dalla difesa per sostenere che dichiarazioni predibattimentali senza contraddittorio non possono fondare in modo esclusivo la condanna; la Corte ha tenuto conto del principio di tutela del diritto di difesa nella valutazione delle prove

  • art. 110 c.p.

    norma del concorso di persone nel reato; la questione centrale è stata se la prova dimostrasse oltre ogni ragionevole dubbio l'accordo o la partecipazione attiva del Mirabilia e non solo la sua presenza

  • art. 625, primo comma, n. 4, c.p. (aggravante della destrezza)

    richiamato in tema di aggravante: la Corte ha ricordato che la destrezza richiede dimostrazione di particolare abilità/astuzia/avvedutezza, non il semplice approfittare di disattenzione; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta carente

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato rispetto all'efficacia delle pregresse condanne conseguite con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e al relativo effetto estintivo; il ricorrente allegava che tali condanne non potevano integrare recidiva

Massime di principio

  • La mera presenza in prossimità della vittima o l'allontanamento simultaneo con l'autore materiale non sono di per sé sufficienti a provare il concorso: occorre dimostrare l'accordo o il ruolo attivo (es. ruoli preparatori provati) oltre ogni ragionevole dubbio
  • L'impedimento per arresti domiciliari costituisce legittimo impedimento solo se la misura e l'impedimento sono comunicati o risultano conosciuti dal giudice procedente; la semplice conoscenza da altra autorità non sostituisce la comunicazione al giudice che deve disporre il rinvio o la traduzione
  • I riconoscimenti fotografici predibattimentali privi di garanzie e senza possibilità di ripetizione in dibattimento non possono costituire l'unico o decisivo fondamento della condanna: sono necessari riscontri probatori indipendenti e una motivazione puntuale sull'attendibilità
  • L'aggravante della "destrezza" richiede la prova di particolari abilità, astuzia o avvedutezza concretamente poste in essere per sorprendere o eludere la sorveglianza della vittima; non vale per il semplice sfruttamento di una momentanea distrazione
  • Le condanne ottenute con patteggiamento possono non concorrere alla recidiva se hanno prodotto effetti estintivi ai sensi delle norme vigenti (es. art. 445 c.p.p.); va sempre verificato l'effettivo stato giuridico delle pregresse condanne

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