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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20287/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e non investivano in modo specifico uno dei vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p., ma miravano piuttosto a una nuova valutazione del merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Taranto del 8 aprile 2024. Dal testo emerge che l'impugnazione era costruita in modo sostanzialmente rivalutativo del merito, assimilabile a una mera perorazione, senza dedurre uno specifico vizio ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Sono indicate come censure, in termini generici, l'eccessività della sanzione e una asserita carenza e manifesta illogicità della motivazione. Non sono indicati nel provvedimento i fatti storici del processo né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La ricorrente deve dedurre uno specifico vizio di legittimità; non è ammissibile un ricorso che si risolva in una rivalutazione del merito o in censure generiche sulla motivazione e sul trattamento sanzionatorio.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come strumento di nuovo esame del merito della decisione di appello.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall'art. 606 c.p.p.; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La semplice deduzione di eccessività della pena o di illogicità della motivazione, se non supportata da puntuali indicazioni, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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