Cassazione Penale, Ordinanza n. 20287/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e non investivano in modo specifico uno dei vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p., ma miravano piuttosto a una nuova valutazione del merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Taranto del 8 aprile 2024. Dal testo emerge che l'impugnazione era costruita in modo sostanzialmente rivalutativo del merito, assimilabile a una mera perorazione, senza dedurre uno specifico vizio ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Sono indicate come censure, in termini generici, l'eccessività della sanzione e una asserita carenza e manifesta illogicità della motivazione. Non sono indicati nel provvedimento i fatti storici del processo né il reato contestato.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La ricorrente deve dedurre uno specifico vizio di legittimità; non è ammissibile un ricorso che si risolva in una rivalutazione del merito o in censure generiche sulla motivazione e sul trattamento sanzionatorio.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come strumento di nuovo esame del merito della decisione di appello.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall'art. 606 c.p.p.; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La semplice deduzione di eccessività della pena o di illogicità della motivazione, se non supportata da puntuali indicazioni, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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