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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza telematica di conversione, presentata il 16 maggio 2024, di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto l’illegittimità del diniego e chiesto, oltre alla sospensione cautelare, l’accertamento del diritto alla conversione e l’ordine di riesame. Dalla documentazione acquisita è però emerso che la ricorrente non era entrata in Italia come lavoratrice stagionale e non aveva mai ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Era invece entrata in forza di un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da un datore di lavoro con sede a Roma e rilasciato ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. Dopo l’ingresso non risultava sottoscritto e trasmesso il contratto di soggiorno necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La ricorrente aveva comunque svolto diversi rapporti di lavoro, dapprima alle dipendenze della società richiedente il nulla osta e successivamente presso datori di lavoro in Calabria. Nel procedimento amministrativo la Prefettura aveva contestato, anche mediante preavviso di rigetto, la mancata esibizione del contratto di soggiorno; tale contestazione non era stata specificamente riscontrata nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha rilevato che non risultava provato né l’ingresso in Italia per lavoro stagionale né il rilascio di un permesso di soggiorno stagionale suscettibile di conversione. Ha inoltre ritenuto che, ai sensi degli artt. 5-bis e 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, la mancata sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno avesse impedito il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il mancato riscontro alla richiesta istruttoria della Prefettura è stato considerato elemento idoneo a dimostrare un’irregolarità sostanziale del procedimento di ingresso, originariamente avviato per lavoro subordinato e non perfezionato con la stipula del contratto di soggiorno. Ne è derivato il giudizio cautelare secondo cui la richiesta di conversione era priva di causa e non poteva essere utilizzata per regolarizzare ex post la permanenza della cittadina straniera, ritenuta sine titulo. Il Collegio ha altresì ritenuto che gli atti istruttori integrassero per relationem la motivazione del diniego, anche in ragione della natura vincolata del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e rigettato la richiesta di sospensione.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998

    «a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975 […] b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza»

    Il contratto di soggiorno deve contenere le garanzie relative all’alloggio e alle spese di rientro; la sua mancata sottoscrizione costituisce impedimento al perfezionamento della procedura di soggiorno per lavoro.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    «entro 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore sottoscrivono» il contratto di soggiorno, che deve essere «trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno»

    La sottoscrizione e la trasmissione telematica del contratto di soggiorno entro il termine previsto sono adempimenti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Il nulla osta rilasciato per l’ingresso al lavoro subordinato non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a perfezionare il titolo di soggiorno, in assenza del successivo contratto di soggiorno.

Massime di principio

  • La conversione di un permesso di soggiorno presuppone l’effettiva esistenza del titolo originario da convertire; non può essere richiesta quando lo straniero non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno della tipologia indicata nell’istanza.
  • Il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non perfeziona da solo il titolo di soggiorno: è necessario il successivo adempimento costituito dalla sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno secondo gli artt. 5-bis e 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno può integrare un’irregolarità sostanziale del procedimento di ingresso e giustificare il diniego del permesso di soggiorno, non configurandosi come mera carenza documentale formale.
  • La richiesta di conversione di un titolo di soggiorno inesistente non può essere utilizzata come strumento di regolarizzazione ex post della permanenza sine titulo dello straniero sul territorio nazionale.
  • Quando il provvedimento amministrativo ha natura vincolata, le risultanze dell’attività istruttoria possono integrare per relationem la motivazione, purché consentano di individuare i presupposti di fatto e giuridici posti a fondamento del diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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