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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IVA - Accertamento - Riscontro alle osservazioni del contribuente nel pvc - Insufficienza - Sussiste - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, con i quali era stata contestata l'indebita detrazione IVA su fatture emesse dalla società fornitrice S., ritenuta una cartiera e coinvolta in operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio sosteneva che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere il carattere fraudolento delle operazioni. Il contribuente ha eccepito, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'Ufficio si era limitato a riscontrare le sue osservazioni al processo verbale di constatazione direttamente negli avvisi di accertamento, senza instaurare un effettivo confronto preventivo.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento, sebbene con motivazione diversa da quella del primo giudice. Ha ritenuto che, trattandosi di IVA, tributo armonizzato, l'Amministrazione fosse obbligata a instaurare un contraddittorio endoprocedimentale effettivo prima di cristallizzare la pretesa tributaria. Il semplice riscontro alle osservazioni del contribuente inserito nell'avviso non è stato ritenuto sufficiente, perché non sostituisce il confronto preventivo. Il contribuente aveva inoltre indicato ragioni concrete e non pretestuose che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio, tra cui l'acquisto tramite un intermediario regolarmente operante, il prezzo conforme alle quotazioni di mercato, la consegna effettiva della merce e l'assenza di elementi che rendessero conoscibile la frode. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La Commissione ha ritenuto rispettata questa disposizione perché gli avvisi di accertamento contenevano un riscontro motivato alle osservazioni presentate dal contribuente dopo la notifica del processo verbale di constatazione. Tuttavia, tale riscontro non è stato considerato sufficiente a soddisfare l'obbligo autonomo di contraddittorio preventivo previsto per l'IVA.

  • Art. 36, decreto legislativo n. 546/1992

    La sentenza di primo grado era carente di motivazione perché si limitava a richiamare integralmente altre decisioni senza esporre l'autonoma valutazione delle questioni controverse. Tale vizio, pur rilevato, non ha comportato la riforma della decisione nel merito.

  • Art. 15, decreto legislativo n. 546/1992

    Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della presenza di un difetto di motivazione nella sentenza di primo grado, pur risultando confermato il suo esito sostanziale.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015

    In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", quale è l'IVA.

    Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'Amministrazione deve consentire un confronto effettivo prima dell'emissione dell'atto impositivo. La violazione determina l'invalidità dell'atto quando il contribuente dimostri di avere argomenti concreti e non meramente pretestuosi da sottoporre preventivamente all'Ufficio.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il contribuente deve avere la possibilità di partecipare a un contraddittorio effettivo prima che l'Amministrazione definisca la pretesa tributaria.
  • Il fatto che l'avviso di accertamento risponda alle osservazioni presentate sul processo verbale di constatazione non basta, se il confronto è avvenuto soltanto dopo la formazione della decisione dell'Ufficio.
  • La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento in ogni caso: il contribuente deve indicare concretamente quali argomenti e difese avrebbe potuto far valere e dimostrare che non si tratta di contestazioni pretestuose.
  • Nelle frodi IVA caratterizzate da fatture soggettivamente inesistenti, la detrazione non può essere negata sulla sola base dell'irregolarità del fornitore; l'Amministrazione deve fornire elementi che dimostrino la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
  • L'acquisto tramite un intermediario regolare, a prezzi di mercato, con effettiva consegna della merce e pagamenti tracciabili, può costituire un elemento favorevole al contribuente, soprattutto in assenza di ulteriori indizi concreti di partecipazione alla frode.
  • Il giudice tributario deve motivare autonomamente la decisione e non può limitarsi a un rinvio generico ad altre sentenze, anche se l'esito può comunque essere confermato per una diversa e adeguata motivazione.

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