Cassazione Civile, Ordinanza n. 24819/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda la sublocazione di una palestra multidisciplinare con annessi attrezzi e attrezzature. Un'associazione sportiva, che aveva ottenuto la disponibilità dei locali e dei beni strumentali tramite rapporti contrattuali collegati con due società, lamentava vizi e disservizi dell'immobile e sospendeva il pagamento dei canoni; le controparti, a loro volta, chiedevano il pagamento dei canoni e il risarcimento per occupazione senza titolo e per l'uso/usura delle attrezzature. La Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i vizi dell'immobile, ha dichiarato risolto il contratto di sublocazione per clausola risolutiva espressa, ha condannato l'associazione e l'ex presidente al pagamento dei canoni sino al rilascio, e ha dichiarato inammissibili o nuove altre domande risarcitorie. In Cassazione l'ex presidente ha proposto sei motivi: irregolare composizione del collegio per la presenza di un giudice ausiliario; erronea applicazione dell'art. 664 c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c. per la condanna ai canoni a scadere e per la sua estensione soggettiva; violazione dell'art. 1456 c.c. per avere recepito la clausola risolutiva senza verificare l'imputabilità dell'inadempimento e senza considerare il diverso regime contrattuale del canone; violazione dell'art. 38 c.c. per l'affermazione della sua responsabilità personale; mancata ammissione e valutazione di prove testimoniali e documentali; erronea regolazione delle spese. La società locatrice/sublocatrice ha a sua volta ricorso incidentale, deducendo omesso esame della lesione del diritto di sublocare e violazione degli artt. 345 e 426 c.p.c. per avere la Corte ridotto il danno riconoscibile al solo importo dei canoni non pagati fino al rilascio, qualificando come nuova la domanda di maggior danno. La Cassazione ha riunito i ricorsi, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale nei confronti della società rimasta intimata per difetto di valida attestazione di conformità degli atti notificati telematicamente, ma lo ha esaminato nel rapporto con la società costituita e lo ha rigettato; ha rigettato anche il ricorso incidentale, confermando in sostanza la decisione d'appello, con compensazione integrale delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato improcedibile il ricorso principale solo nei confronti della società rimasta intimata, per difetto di rituale attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato via PEC; per il resto ha esaminato il ricorso principale nel rapporto processuale con la società costituita e lo ha rigettato. Ha inoltre rigettato integralmente il ricorso incidentale. È stata confermata la condanna dell'ex presidente e dell'associazione al pagamento delle somme riconosciute in appello e la qualificazione come nuova/inammissibile delle ulteriori domande risarcitorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
richiede la puntuale indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda
art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.
si coordina con gli oneri di produzione documentale del ricorso per cassazione
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
la mancata valida attestazione di conformità della copia analogica del ricorso telematico può incidere sull'improcedibilità
art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005
rileva ai fini del disconoscimento della conformità della copia informale all'originale notificato
art. 106 Cost.
richiamato nel contesto della questione sulla legittimità della partecipazione dei giudici ausiliari
art. 102 Cost.
richiamato nel contesto della legittimità costituzionale della composizione del collegio
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in Cassazione
art. 664 c.p.c.
consente, nella locazione, la condanna del conduttore anche ai canoni a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, quale ipotesi tipica di condanna in futuro
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione richiede la corretta allegazione della domanda asseritamente pronunciata oltre il chiesto
art. 345 c.p.c.
vieta in appello le domande nuove, salvo le eccezioni previste dalla legge
art. 1456 c.c.
la clausola risolutiva espressa opera in relazione all'inadempimento previsto, ma la censura in cassazione deve essere specifica
art. 1218 c.c.
richiamato nel principio per cui l'imputabilità dell'inadempimento resta tema rilevante in presenza di clausola risolutiva espressa
art. 38 c.c.
la responsabilità personale di chi agisce per un'associazione non riconosciuta deriva dall'attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell'ente
art. 1591 c.c.
i canoni dovuti fino alla riconsegna dell'immobile sono collegati alla protratta occupazione dopo la risoluzione
art. 1460 c.c.
richiamato nel giudizio di merito come eccezione di inadempimento invocata dalla subconduttrice
art. 426 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente incidentale nel contesto della conversione del rito e dei limiti alle domande
art. 13, comma ...
richiamato solo in chiusura per l'ulteriore contributo unificato, ma il testo fornito è troncato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: il motivo deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa nel fascicolo.
- La mancata valida attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato in via telematica può determinare improcedibilità, ma l'effetto va circoscritto al singolo rapporto processuale quando il litisconsorzio è solo facoltativo e vi siano parti costituite che rendano possibile la sanatoria per mancato disconoscimento.
- Nei giudizi di locazione, la domanda di condanna ai canoni maturandi fino alla riconsegna può rientrare nella tutela tipica collegata allo sfratto e alla protratta occupazione dell'immobile, senza che ciò integri di per sé domanda nuova o violazione del divieto di cumulo con la domanda di risoluzione.
- La clausola risolutiva espressa non esonera la parte che la invoca dall'onere di articolare in modo specifico le censure in cassazione; inoltre, il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La responsabilità personale di chi contratta in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta deriva dall'attività negoziale concretamente svolta verso i terzi e non dalla sola carica rivestita; il semplice avvicendamento nelle cariche non trasferisce automaticamente il debito sull'attuale rappresentante.
- In tema di novità della domanda in appello, occorre guardare al fatto giuridico costitutivo della pretesa e non alla mera descrizione dei fatti storici: se in secondo grado si introducono diverse causae petendi o un diverso titolo risarcitorio, la domanda è nuova e quindi inammissibile.
- Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: è censurabile in Cassazione soltanto una motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o del tutto incomprensibile, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- L'omessa ammissione di mezzi istruttori rileva in cassazione solo se il giudice ha posto a base della decisione l'inosservanza dell'onere della prova pur in presenza di prova offerta; non quando la decisione derivi da una valutazione delle risultanze istruttorie già acquisite.
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