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Sentenza

Sentenza n. 7332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, sede di Napoli, che, dopo avere accolto il ricorso contro l’assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno su 30 per l’anno scolastico 2025-2026, aveva condannato il Ministero per lite temeraria a pagare ulteriori 2.000 euro e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno appellato la sentenza limitatamente alla condanna per lite temeraria e al connesso ordine di trasmissione degli atti alla Corte dei conti. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 26, comma 2, c.p.a. e il difetto di motivazione: la condanna sarebbe stata fondata sulla prassi amministrativa relativa all’assegnazione delle ore di sostegno e sulla soccombenza, anziché sulla prova che la resistenza in giudizio fosse sorretta da mala fede o colpa grave. Con il secondo motivo hanno sostenuto che, dopo l’esecuzione del decreto cautelare monocratico del 20 novembre 2025, che aveva ordinato la copertura integrale dell’orario scolastico con rapporto 1:1, e la riformulazione del PEI, il TAR avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Gli originari ricorrenti, genitori di un minore con disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, non si sono costituiti in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il secondo motivo: la cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sia stata soddisfatta in via amministrativa, mentre nel caso concreto l’assegnazione del sostegno a tempo pieno era stata disposta in dichiarata esecuzione del decreto cautelare, non quale autonomo soddisfacimento amministrativo della pretesa. Ha invece accolto le censure contro la condanna per lite temeraria. L’illegittimità degli atti e la soccombenza non determinano automaticamente dolo o colpa grave nella resistenza in giudizio. La nota del dirigente scolastico era stata letta incompletamente dal TAR: essa ricostruiva l’insufficienza delle ore come conseguenza della carenza di docenti specializzati e documentava la collaborazione dell’istituto, che aveva rimediato all’illegittimità dopo l’adozione della misura cautelare. Tali circostanze non consentivano di ravvisare una resistenza processuale dolosa o gravemente colposa. In parziale riforma della sentenza, la condanna per lite temeraria e l’ordine di trasmissione alla Corte dei conti sono stati annullati; resta ferma la diversa statuizione di primo grado non investita dall’appello. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    Il citato art. 26, comma 2, cod. proc. amm., che fa riferimento all’avere agito o resistito in giudizio «temerariamente», va infatti letto in combinato con l’art. 96 cod. proc. civ., relativo alla responsabilità processuale «aggravata», il cui primo comma prevede un’ipotesi di responsabilità civile comportante la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte vittoriosa in giudizio a carico di quella che «ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».

    La condanna per lite temeraria richiede un accertamento della mala fede o della colpa grave nella condotta processuale; non può discendere automaticamente dalla soccombenza o dall’illegittimità dell’azione amministrativa.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    Il citato art. 26, comma 2, cod. proc. amm., che fa riferimento all’avere agito o resistito in giudizio «temerariamente», va infatti letto in combinato con l’art. 96 cod. proc. civ., relativo alla responsabilità processuale «aggravata», il cui primo comma prevede un’ipotesi di responsabilità civile comportante la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte vittoriosa in giudizio a carico di quella che «ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».

    La responsabilità processuale aggravata presuppone che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave; il giudice deve quindi valutare specificamente il profilo soggettivo della condotta processuale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Diversamente da quanto si suppone al riguardo, essa postula la soddisfazione in via amministrativa della pretesa azionata in giudizio.

    La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento amministrativo della pretesa; non ricorre per il solo fatto che l’amministrazione abbia dato esecuzione a una misura cautelare giudiziale.

Massime di principio

  • La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., letto in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c., richiede l’accertamento di mala fede o colpa grave nella condotta processuale. La soccombenza e l’illegittimità dell’atto amministrativo non comportano, da sole, alcuna presunzione o automatismo di temerarietà.
  • La condotta collaborativa dell’amministrazione e la rimozione dell’illegittimità dopo l’adozione di una misura cautelare possono escludere che la resistenza in giudizio sia connotata da dolo o colpa grave; la valutazione deve considerare la condotta processuale e le circostanze concrete, non la sola prassi amministrativa censurata.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa azionata sia stata soddisfatta in via amministrativa; l’adempimento disposto in dichiarata esecuzione di un decreto cautelare non integra, per ciò solo, tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDecisione e riti specialiScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiAbuso del diritto e del processoSopravvenuta carenza di interesse

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