Sentenza del 27/11/2023 n. 3390 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
La giurisdizione competente nell'impugnazione di pignoramento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del pignoramento presso terzi relativo a pretese TARSU/TARI anni 2011-2012 per vizi connessi all'inesistente o irregolare notifica degli atti prodromici (avvisi, ingiunzioni, intimazioni), dedotta nullità del pignoramento per mancata indicazione del dettaglio dei crediti e per omessa notifica prodromica ai sensi dell'art.50 DPR 602/73; contestazione anche della regolarità delle notifiche e richiesta di accertamento della prescrizione/decadenza.
La decisione
La Sezione ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettando l'appello della società. Il giudice ha verificato la regolarità delle notifiche degli avvisi, ingiunzioni e intimazioni per il 2011 e 2012, ha ritenuto inammissibili le doglianze tardive relative a contestazioni non proposte nel primo grado e ha escluso la nullità del pignoramento per mancanza di dettaglio. Pur richiamando la giurisprudenza che ammette l'opposizione 'recuperatoria' davanti al giudice tributario quando non siano mai pervenuti atti prodromici, la Sezione ha accertato che gli atti sono invece pervenuti; di conseguenza l'impugnazione era infondata. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese (euro 3.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art.2
Esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento; il giudice ha però applicato la nozione di 'opposizione recuperatoria' riconosciuta dalla giurisprudenza quando gli atti prodromici non sono mai pervenuti.
D.Lgs. 546/1992, art.19, comma 3
Stabilisce che i vizi dell'atto presupposto si deducono davanti al giudice tributario; la Sezione ha ritenuto che, se gli atti presupposti sono pervenuti, il giudizio tributario può decidere anche sulle questioni relative al pignoramento senza rinviare al giudice ordinario.
D.Lgs. 546/1992, art.21
Richiamato riguardo al termine di 60 giorni per proporre ricorso tributario, posto in confronto con termini più brevi del giudice dell'esecuzione; la sentenza evidenzia la discrepanza tra termini delle due giurisdizioni.
DPR 602/1973, art.50
Richiamato dalla ricorrente per dedurre l'omessa notifica dell'avviso relativo all'intimazione; la Sezione ha ritenuto il rilievo superato dalla produzione della prova di notifica e ha dubitato dell'applicazione della norma ai tributi locali gestiti direttamente.
CPC, art.617
Richiamato per indicare il termine breve (21 giorni) del giudice dell'esecuzione, a confronto col termine tributario; la sentenza sottolinea il diverso arco temporale per l'accesso al giudice competente.
L. 18 giugno 2009, n.69, art.59
Norma richiamata in tema di razionalizzazione delle procedure di traslatio tra giudici; la Sezione evidenzia che non sempre è opportuno trasferire questioni da un giudice all'altro per economia di giudizio.
Cassazione, sent. 11900/2019
Giurisprudenza citata che ammette l'opposizione 'recuperatoria' davanti al giudice tributario e riconosce l'applicabilità del termine del rito tributario quando si deduce mai pervenuta la notifica degli atti prodromici.
Cassazione, Sez. U., sent. 13913/2017
Sostiene l'ammissibilità del giudizio davanti al giudice tributario nell'esecuzione recuperatoria; la sentenza è richiamata per il principio di devoluzione della controversia al plesso tributario in casi analoghi.
Massime di principio
- Se il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto gli atti prodromici al pignoramento, può proporre davanti al giudice tributario un'opposizione 'recuperatoria'; in tal caso il termine del rito tributario può trovare applicazione.
- Se gli atti prodromici (avvisi, ingiunzioni, intimazioni) sono invece dimostrabilmente pervenuti, il contribuente doveva impugnarli tempestivamente davanti al giudice tributario: l'omessa impugnazione rende difficoltosa la censura successiva dell'esecuzione.
- Quando il pignoramento riguarda pretese sia tributarie che extratributarie, il contribuente potrebbe dover promuovere due distinti processi (tribunale ordinario per la esecuzione e giudice tributario per i profili tributari) se contesta vizi inerenti l'esistenza/validità degli atti tributari presupposti.
- Il giudice tributario, una volta accertata la mancata ricezione degli atti prodromici, può esaminare anche vizi del pignoramento con efficace devoluzione della controversia; viceversa, se gli atti sono pervenuti, il giudice tributario può decidere sostanzialmente sulla fondatezza della pretesa.
- Strategia processuale: conservare e produrre ogni prova sulla mancata notifica (certificati di giacenza, visure, documenti di ritiro), contestare specificamente le notifiche già in primo grado e rispettare i termini di impugnazione per evitare inammissibilità o decadenze.
- Il pignoramento può essere censurato anche per carenza di indicazione del dettaglio creditorio, ma la riuscita dell'impugnazione dipende dalla combinazione tra prova di notifica degli atti prodromici e tempestività dell'impugnazione.
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