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Sentenza

Sentenza del 27/11/2023 n. 6605 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. XXXXX (atto n. XXXXX/2015) per complessivi € 134.865,37, notificata il 04.03.2022. L'appellante denunciava, in sintesi: irregolare notifica dell'intimazione (difformità/irregolarità nella procedura postale/PEC), prescrizione del credito relativo a interessi e sanzioni, mancata/esecutività del ruolo esattoriale (cd. inesistenza dell'esecutività), e calcolo degli interessi oscuro o "criptico". Contestava inoltre la legittimità dell'azione di riscossione rispetto agli atti impositivi originari.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivi principali: 1) la notifica è risultata regolare: raccomandata con avviso di ricevimento depositata in giacenza (19.06.2017) e successiva immissione di avviso nella cassetta postale; la mancata affissione dell'avviso di deposito non ha invalidato la notifica alla luce dell'orientamento della Cassazione che ritiene sanante la ricezione della raccomandata contenente l'avviso; inoltre la notifica via PEC dell'AdER del 04.03.2022 è stata ritenuta valida anche se effettuata da un indirizzo non corrispondente ai registri, purché il mittente e l'oggetto fossero chiari e il destinatario abbia potuto esercitare le proprie difese; 2) la prescrizione è infondata: la nuova intimazione è stata notificata prima del decorso quinquennale e il termine è stato sospeso per il precedente contenzioso davanti alla CTP di Napoli conclusosi con sentenza passata in giudicato; 3) il ruolo è risultato esecutivo: la validazione informatica prevista dalla normativa (d.l. 106/2005, conv. legge 156/2005) consente la formazione e l'esecutività del ruolo anche in mancanza di firma tradizionale, con elementi probatori in atti sulla corretta validazione; 4) il calcolo degli interessi non è criptico: la cartella/intimazione che richiama un atto precedente che ha già quantificato il debito soddisfa l'obbligo di motivazione (Corte di Cassazione n. 38116/2022). Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 6.500,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori; distrazione della quota di spese riferite all'Agenzia Riscossione all'Avv. A I procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • D.L.vo 546/1992

    art. 1 co. 2; art. 36 co. 2

    richiamato come base procedurale per la redazione della sentenza e per il rito del giudizio tributario

  • art. 140 c.p.c.

    citazione giurisprudenziale sulla sanabilità della mancata affissione dell'avviso di deposito

    la nullità derivante dalla mancata affissione dell'avviso di deposito è sanabile quando il destinatario riceve la raccomandata contenente l'avviso di deposito; quindi la procedura di notifica è da considerarsi perfezionata in presenza della ricezione

  • DPR 602/1973

    art. 12 comma 4: "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato"

    la sottoscrizione rende esecutivo il ruolo; la normativa è collegata alla possibilità di validazione informatica che conferisce certezza/efficacia esecutiva

  • D.L. n. 106/2005 (conv. legge n. 156/2005)

    art. 1 comma 5-ter lett. e)

    norma interpretativa che prevede che i ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante validazione dei dati eseguita dal sistema informativo dell'amministrazione; ha efficacia retroattiva e giustifica l'uso della validazione informatica per dare certezza ai ruoli

  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento è assolto anche tramite il richiamo all'atto fiscale precedente che ha determinato il quantum del debito e degli interessi

  • Legge 241/1990

    principio di motivazione degli atti amministrativi che si considera rispettato quando la cartella/intimazione richiama e quantifica gli ulteriori accessori richiamando atto precedente

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Ordinanza n. 6015 del 28/02/2023; Ordinanza n. 38116 del 29/12/2022

    Cassazione utilizzata per sostenere: a) che la notifica PEC, anche se da indirizzo diverso da quello dei registri, non è automaticamente nulla se mittente e oggetto sono chiaramente identificabili e il destinatario ha potuto difendersi; b) che il richiamo all'atto precedente giustifica il calcolo degli interessi nella cartella

Massime di principio

  • La notifica tramite raccomandata con plico in giacenza è valida se il destinatario riceve la comunicazione di deposito; la mancata affissione dell'avviso non è necessariamente causa di nullità se esistono elementi che dimostrano la ricezione o le successive formalità (es. avviso nella cassetta postale).
  • La notifica via PEC è efficace anche se l'indirizzo mittente non corrisponde esattamente a quello pubblicato, purché sia chiaro il mittente e il destinatario non abbia subito pregiudizio o incertezza sulla provenienza dell'atto.
  • La prescrizione del credito tributario può essere interrotta/sospesa da pregresso contenzioso: occorre verificare le date di notifica e l'eventuale sospensione del termine dovuta ai procedimenti giudiziari precedenti.
  • Il ruolo esattoriale può diventare titolo esecutivo anche tramite validazione informatica (secondo il d.l. 106/2005 interpretato come retroattivo); pertanto l'assenza di una firma tradizionale non esclude l'esecutività se esiste valida convalida informatica.
  • Il calcolo degli interessi nella cartella o intimazione che richiama un atto fiscale precedente già quantificatore del debito è considerato adeguatamente motivato dalla giurisprudenza di legittimità; non sempre è necessario riprodurre nel dettaglio tutti i conteggi se l'atto richiamato li contiene.
  • Se un avviso di accertamento è già stato oggetto di giudizio con sentenza definitiva (passata in giudicato) che ha rigettato le censure, è difficile rimettere in discussione il relativo debito in successivi atti di riscossione basati sullo stesso accertamento.
  • Consigli pratici: conservare e produrre prove di ricezione (AR, PEC), controllare registri e indirizzi PEC, verificare eventuali precedenti giudizi e termini di sospensione/prescrizione, richiedere la documentazione di validazione informatica del ruolo e chiedere sempre il dettaglio del calcolo degli interessi se non agevolmente ricavabile dal documento richiamato.

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