Sentenza n. 1105/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano agli erogatori privati accreditati di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale, prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura privata accreditata e contrattualizzata per prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che, in caso di mancata prenotazione entro i tempi corrispondenti alla classe di priorità, imponevano alla struttura inizialmente contattata di erogare la prestazione in regime libero-professionale, con oneri a proprio carico e pagamento da parte dell'utente del solo ticket eventualmente dovuto. Sono stati dedotti sei motivi: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, per l'impatto dell'obbligo sulla programmazione annuale e sul rispetto del budget; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, poiché l'obbligo avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e il tetto di spesa contrattualmente programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per la sostanziale ablazione del credito derivante dall'erogazione della prestazione; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, anche in considerazione della mancata concreta applicazione della previsione contestata nell'esercizio 2024 e della sopravvenuta disciplina che prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa. Applicando il principio dispositivo, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, avuto riguardo all'andamento del processo e alla mancata attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando è necessario verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
È stato utilizzato per la fissazione del ricorso e la verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa programmati; il motivo non è stato esaminato.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti della programmazione e del finanziamento delle prestazioni; il motivo non è stato esaminato.
art. 23 Cost.
Parametro costituzionale invocato contro l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato per la tutela del credito derivante dalle prestazioni; il motivo non è stato esaminato.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024
Disciplina sopravvenuta richiamata quale elemento della perdita di interesse, avendo previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta perdita di interesse può derivare anche dalla mancata concreta applicazione dell'atto impugnato e dall'intervento di una disciplina normativa successiva che modifichi il quadro regolatorio rilevante.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi di legittimità dedotti non vengono esaminati nel merito.
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