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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13566/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello che ha confermato la confisca di prevenzione su vari immobili (salvo la revoca della confisca di un villino intestato a Carmela Brio). I motivi dedotti contestano, in sintesi: omissioni e vizio di selezione delle informazioni rilevanti (in particolare non tener conto di elementi tratti da una sentenza della Corte d'Appello di Milano), la mancata considerazione della durata limitata e della non esclusività dell'attività illecita, l'impossibilità di ricostruire i profitti illeciti e la mancata dimostrazione del nesso tra attività delittuosa e redditi/disponibilità che giustificherebbero l'acquisto degli immobili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo che le censure proposte attengono alla valutazione del fatto e al contenuto motivazionale del provvedimento impugnato, cioè a questioni non sindacabili in questa sede. Ha precisato che la Cassazione può censurare solo le violazioni di legge e, quanto alla motivazione, la sola motivazione inesistente o meramente apparente (ovvero il mancato confronto con un elemento potenzialmente decisivo). Nel caso concreto i profili indicati erano stati effettivamente trattati dal giudice di merito, seppure con esito contrario per i ricorrenti. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.159/2011 (codice antimafia), art.10 comma 3

    Norma richiamata come base normativa per il ricorso contro provvedimenti di prevenzione; qui indicata nella rubrica del ricorso ma le censure sono state ritenute inammissibili perché attengono alla valutazione dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art.611

    Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.; richiamo procedurale relativo alla trattazione in Corte di Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art.606, lettere b) c) d)

    Norme sulle modalità di impugnazione in Cassazione (motivi di ricorso). Nel caso la Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate non configuravano violazioni di legge ma contestazioni di merito non rimediabili in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art.125

    Richiamato in rubriche di motivi (in relazione a garanzie/procedura); in concreto usato per lamentare presunte violazioni del diritto alla motivazione ma la Corte ha valutato la motivazione come presente e non meramente apparente.

  • Costituzione, art.111 comma 6

    Richiamato in relazione al diritto alla motivazione delle decisioni; la Cassazione ha applicato il principio restrittivo secondo cui la motivazione è censurabile in cassazione solo se inesistente o meramente apparente.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese e per l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; qui la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00 per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione può sindacare solo violazioni di legge e vizi motivazionali consistenti in motivazione inesistente o meramente apparente: il semplice disaccordo sulla valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti non è motivo di ammissibilità.
  • Se si impugna un provvedimento di prevenzione è essenziale individuare e dimostrare un concreto vizio di diritto (omissione totale rispetto a un elemento decisivo, errore di diritto sostanziale), non limitarsi a sostenere che il giudice ha valutato male le prove.
  • La citazione di precedenti giurisprudenziali o di elementi probatori non comporta automaticamente l'inammissibilità della decisione; occorre provare che detti elementi non sono stati minimamente considerati dal giudice (ossia una totale omissione), non solo che sono stati valutati diversamente.
  • Gli appellanti rischiano condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile, specie quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nelle impugnazioni contro misure preventive è utile concentrare i motivi su profili di diritto chiari (violazione di norme procedurali, vizio formale, difetto assoluto di motivazione) piuttosto che su rielaborazioni alternative del compendio probatorio.

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