Cassazione Penale, Ordinanza n. 16030/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per detenzione e cessione di cocaina ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che ne ricorressero i presupposti. Inoltre, venivano censurati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo solido e adeguato sulle questioni riproposte, senza illogicità manifesta. Quanto all'ipotesi di lieve entità, ha valorizzato gli elementi di fatto indicati dalla Corte di appello: quantitativo di cocaina sequestrata pari a circa 70 grammi, idonei a 306 dosi medie singole; luogo in cui l'imputato fu sorpreso; modifiche apportate al veicolo per finalità illecite; disponibilità di oltre 2.000 euro; precedenti specifici. Tali dati sono stati ritenuti incompatibili con la lieve entità e indicativi di stabile dedizione allo spaccio e inserimento in circuiti criminali del narcotraffico. Sul trattamento sanzionatorio, è stata ritenuta congrua la conferma della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la pena irrogata, anche alla luce della gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale e dell'inidoneità della tardiva dazione di 1.000 euro a sanare i danni complessivi provocati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità non è riconoscibile quando il quadro fattuale evidenzi quantità significative di stupefacente, modalità operative strutturate, disponibilità di denaro, precedenti specifici e una stabile dedizione allo spaccio.
art. 337 cod. pen.
La condotta di resistenza a pubblico ufficiale è stata valorizzata come elemento di gravità della vicenda ai fini del trattamento sanzionatorio.
recidiva
La recidiva contestata è stata ritenuta congruamente confermata in appello e rilevante ai fini della pena.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è stato considerato adeguatamente motivato in assenza di elementi positivamente valutabili e in presenza di condotta di particolare gravità.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata affronta puntualmente le questioni dedotte e la motivazione non presenti manifeste illogicità.
- La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti va esclusa quando il giudice di merito valorizzi elementi sintomatici di un'attività di spaccio non occasionale, quali quantità non marginali di droga, disponibilità di denaro, strumenti o modifiche predisposte per l'illecito e precedenti specifici.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la valutazione complessiva deve considerare non solo la quantità della sostanza, ma anche il contesto operativo e l'inserimento dell'agente in un circuito criminale dedito al traffico di stupefacenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva sono legittimi se la motivazione dà conto della gravità della condotta e dell'assenza di elementi favorevoli, potendo il giudice valorizzare anche reati ulteriori contestati nel medesimo procedimento ai fini della complessiva personalità dell'imputato.
- Una tardiva riparazione del danno, effettuata solo in appello e solo con riferimento ad una parte delle conseguenze del fatto, può essere ritenuta inidonea a incidere in modo decisivo sul trattamento sanzionatorio.
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