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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19222/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla domanda proposta da due proprietarie di un immobile con terreno circostante, che assumevano il proprio fondo almeno parzialmente intercluso perché accessibile solo a piedi, e chiedevano la costituzione di un passaggio idoneo anche al transito di mezzi meccanici di medie-grandi dimensioni, mediante utilizzo di fondi confinanti e di una limitrofa porzione di terreno di proprietà di uno dei convenuti. In primo grado il tribunale aveva costituito una servitù coattiva a carico di entrambi i fondi convenuti, con correlata determinazione di indennità. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile la domanda di uno dei convenuti che aveva chiesto la servitù a carico del fondo dell'altro. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale non avesse adeguatamente bilanciato i contrapposti interessi e avesse imposto un sacrificio eccessivo al suo giardino per agevolare il transito della controparte, in una situazione di interclusione solo relativa; 2) violazione degli artt. 1051, 1052 c.c. e dell'art. 42 Cost., assumendo che la sentenza avesse esteso impropriamente l'ambito applicativo dell'art. 1052 c.c. oltre i casi consentiti, e avesse inciso su porzioni di fondo escluse dalla servitù; 3) violazione degli artt. 1053 e 1226 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., contestando la quantificazione dell'indennità, ritenuta insufficiente perché limitata al deprezzamento del fondo servente e non anche all'asserito incremento di valore del fondo dominante; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1052, 81 e 100 c.p.c., per ultrapetizione, perché la domanda attrice non avrebbe chiesto la servitù a carico del fondo del ricorrente ma solo del confinante, sicché la pronuncia sarebbe andata oltre il chiesto. La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di procura, poi ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo e il quarto perché diretti a sollecitare un riesame del merito e perché la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta compiuta e riferita alla concreta vicenda; il secondo perché introduceva censure nuove e comunque perché l'art. 1052 c.c. può giustificare un passaggio coattivo anche per esigenze abitative, dopo Corte cost. n. 167/1999, purché sia rispettato il bilanciamento tra utilità del fondo dominante e sacrificio del fondo servente e si tenga conto dell'indennità; il terzo perché nuova e comunque volta a contestare valutazioni di merito sulla misura dell'indennizzo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto. La decisione di merito della corte d'appello è rimasta ferma nei suoi effetti, compresa la regolazione della servitù coattiva e delle indennità, mentre le censure del ricorrente sono state tutte reputate inammissibili perché in parte nuove e in parte risolventisi in richieste di riesame del merito o comunque non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La norma sul passaggio coattivo richiede una ponderazione tra interesse del fondo dominante e sacrificio del fondo servente; il limite che esclude case, cortili, giardini e aie può essere derogato solo nei casi e con il bilanciamento consentiti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 1052 c.c.

    Può essere invocato per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio anche in favore di un fondo non intercluso e anche per esigenze abitative, non solo agricole o industriali, dopo Corte cost. n. 167/1999, purché il passaggio non comporti un sacrificio maggiore del beneficio e sia valutata l'indennità.

  • art. 1053 c.c.

    L'indennità costituisce lo strumento di compensazione per il sacrificio imposto al fondo servente nell'ambito della servitù coattiva.

  • art. 42 Cost.

    La doglianza costituzionale non può essere proposta direttamente come motivo di ricorso per cassazione per il tramite dell'art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiede la previa prospettazione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è esclusa quando la domanda, interpretata dal giudice di merito, abbia comunque ricompreso il bene della vita poi attribuito in sentenza.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione, ritenendo corretta la ricognizione del contenuto della domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non è ravvisato alcun difetto di interesse o legittimazione nella pronuncia impugnata.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla quantificazione dell'indennità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a valutazioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3; n. 4; n. 5

    Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito; il vizio motivazionale è oggi ridotto al "minimo costituzionale" e il contrasto con parametri costituzionali non è deducibile direttamente come violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Consente una declaratoria d'inammissibilità quando il motivo non supera il filtro della giurisprudenza consolidata.

  • art. 334 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis può avere rilievo ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sulla più rapida delibazione dei ricorsi inconsistente.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione non può risolversi in una mera manifestazione di volontà, ma deve rendere visibile il percorso argomentativo.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel mutamento di prospettiva dell'istituto della servitù di passaggio, proiettato nella tutela dei valori della persona.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel mutamento di prospettiva dell'istituto della servitù di passaggio, in chiave di uguaglianza sostanziale e tutela della persona.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di vizio motivazionale è oggi ammessa solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o lamentare la mera insufficienza della motivazione.
  • La qualificazione e l'interpretazione della domanda spettano al giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si deduce un effettivo vizio processuale di ultrapetizione o un errore di sussunzione/qualificazione giuridica nei limiti propri del motivo di ricorso.
  • La servitù coattiva di passaggio può essere costituita anche per esigenze abitative e non solo agricole o industriali; occorre però un bilanciamento concreto tra utilità del fondo dominante e sacrificio del fondo servente, con adeguata considerazione dell'indennità.
  • L'art. 1052 c.c. consente, dopo la giurisprudenza costituzionale, una lettura non meramente produttivistica del passaggio coattivo, ma la deroga ai limiti legali richiede una rigorosa ponderazione degli interessi e non può tradursi in un sacrificio sproporzionato del fondo servente.
  • La contestazione della misura dell'indennità per la servitù coattiva, se fondata solo su un diverso apprezzamento del valore dei beni o sull'invocazione di criteri estimativi alternativi, integra una censura di merito non scrutinabile in cassazione.
  • La violazione di parametri costituzionali non è deducibile direttamente come vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., dovendo essere veicolata attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma ordinaria applicata.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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