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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 1082 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - erroneamente erogati - Recupero -Iscrizionre a ruolo - Previo invio di una comunicazione di irregolarità - Non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate può recuperare le somme erroneamente rimborsate mediante iscrizione diretta a ruolo. Non è necessario, come condizione preventiva, l'invio di una comunicazione di irregolarità al contribuente. La pretesa dell'Amministrazione è quindi ritenuta procedimentalmente legittima anche in assenza di tale comunicazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di rimborso. Il contribuente contestava, in particolare, la possibilità di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza il previo invio di una comunicazione di irregolarità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43, comma 1

    Per il recupero delle somme erroneamente erogate a titolo di rimborso, l'Agenzia delle Entrate procede mediante iscrizione a ruolo.

    La norma consente il recupero diretto tramite ruolo delle somme indebitamente rimborsate, senza imporre il previo invio di una comunicazione di irregolarità.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione deve recuperare un rimborso fiscale erogato per errore, può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo secondo l'art. 43, comma 1, del d.P.R. 602/1973.
  • La comunicazione di irregolarità non costituisce necessariamente un passaggio preliminare obbligatorio per il recupero di rimborsi indebitamente percepiti.
  • L'assenza della comunicazione di irregolarità, in questa specifica fattispecie, non determina di per sé l'illegittimità della cartella o dell'iscrizione a ruolo.
  • Restano comunque contestabili eventuali vizi autonomi dell'atto, come l'inesistenza del rimborso indebito, errori di calcolo, decadenza, prescrizione o carenza di motivazione.

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