Sentenza del 26/02/2019 n. 1082 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - erroneamente erogati - Recupero -Iscrizionre a ruolo - Previo invio di una comunicazione di irregolarità - Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate può recuperare le somme erroneamente rimborsate mediante iscrizione diretta a ruolo. Non è necessario, come condizione preventiva, l'invio di una comunicazione di irregolarità al contribuente. La pretesa dell'Amministrazione è quindi ritenuta procedimentalmente legittima anche in assenza di tale comunicazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di rimborso. Il contribuente contestava, in particolare, la possibilità di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza il previo invio di una comunicazione di irregolarità.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43, comma 1
Per il recupero delle somme erroneamente erogate a titolo di rimborso, l'Agenzia delle Entrate procede mediante iscrizione a ruolo.
La norma consente il recupero diretto tramite ruolo delle somme indebitamente rimborsate, senza imporre il previo invio di una comunicazione di irregolarità.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione deve recuperare un rimborso fiscale erogato per errore, può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo secondo l'art. 43, comma 1, del d.P.R. 602/1973.
- La comunicazione di irregolarità non costituisce necessariamente un passaggio preliminare obbligatorio per il recupero di rimborsi indebitamente percepiti.
- L'assenza della comunicazione di irregolarità, in questa specifica fattispecie, non determina di per sé l'illegittimità della cartella o dell'iscrizione a ruolo.
- Restano comunque contestabili eventuali vizi autonomi dell'atto, come l'inesistenza del rimborso indebito, errori di calcolo, decadenza, prescrizione o carenza di motivazione.
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