Cassazione Civile, Ordinanza n. 23107/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto un'intimazione di pagamento collegata a cartelle esattoriali per anni d'imposta 2001, 2002, 2003 e 2005. Dopo un primo giudizio favorevole in CTP e un successivo appello dell'Ufficio accolto dalla CTR, la contribuente aveva proposto revocazione avverso la sentenza d'appello, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile il rimedio. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 395, n. 5, 324 e 2909 c.c., sostenendo che la CTR non avesse ravvisato un contrasto di giudicati tra la sentenza impugnata e altra precedente decisione della stessa CTR; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 395 c.p.c. e degli artt. 32, 58 e 61 del d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse escluso l'errore revocatorio, ritenendo che la censura riguardasse in realtà una valutazione sulla tempestività e legittimità della produzione documentale attestante la regolarità delle notifiche delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, poiché nel giudizio di appello la parte aveva già sollevato l'eccezione di giudicato, l'eventuale difformità della sentenza non era deducibile con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., ma solo con ricorso per cassazione. Ha inoltre ritenuto corretto il diniego di revocazione per errore di fatto, poiché la doglianza sulla tempestività della documentazione non integrava una svista percettiva decisiva, ma investiva una questione controversa e valutativa, quindi estranea all'errore revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
primo comma, n. 4; primo comma, n. 5
Il n. 5 sulla revocazione per contrasto di giudicati non è esperibile quando il giudicato esterno sia stato già eccepito nel giudizio definito con la sentenza impugnata; il n. 4 sulla revocazione per errore di fatto richiede una falsa percezione immediata e obiettiva della realtà processuale, non una valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato formale e al suo rilievo nella dedotta incompatibilità tra decisioni.
art. 2909 c.c.
Richiamato quale norma che esprime l'efficacia del giudicato sostanziale, ai fini della pretesa incompatibilità tra pronunce.
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 4; comma 1, n. 5
È richiamato per delimitare il corretto mezzo di impugnazione: quando il giudicato è stato eccepito nel precedente giudizio, la difformità va fatta valere con ricorso per cassazione; il vizio di motivazione può venire in rilievo per questioni che non integrano contrasto di giudicati.
art. 391-bis c.p.c.
L'errore revocatorio della sentenza di cassazione presuppone un errore di fatto interno al giudizio di legittimità, autonomo e immediatamente rilevabile, non un errore di giudizio o di valutazione.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina della produzione documentale nel processo tributario; la Corte ha però escluso che la questione integrasse errore revocatorio.
art. 58 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di produzione documentale in appello nel processo tributario.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di applicazione nel giudizio tributario delle norme processuali rilevanti per la produzione di documenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone identità di soggetti e di oggetto tra le due controversie; se il giudicato esterno è stato già dedotto nel giudizio di merito, la difformità della decisione non si denuncia con revocazione ma con ricorso per cassazione.
- L'errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, che abbia indotto il giudice ad affermare o escludere un fatto decisivo in contrasto con la realtà processuale; non sono invece deducibili in revocazione gli errori di valutazione, interpretazione della domanda o apprezzamento delle risultanze processuali.
- Nel processo tributario, le doglianze sulla tempestività o legittimità della produzione documentale attengono alla valutazione del materiale probatorio e non integrano di regola un errore di fatto revocatorio.
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo rispetto alla decisione di merito; se l'errore attiene alla fase di merito, vanno esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione.
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