Sentenza del 26/02/2019 n. 863 - Comm. Trib. Prov. Caserta
TRIBUTI LOCALI - TARSU - Superficie imponibile - Quantificazione - Aree produttive di rifiuti speciali - Obbligo di denuncia del contribuente - Sussistenza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di escludere le aree dalla superficie tassabile è subordinata alla denuncia e alla puntuale dimostrazione della loro esistenza, delimitazione e destinazione alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili. In assenza di tali informazioni, l'amministrazione può includere le aree nella superficie imponibile TARSU.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo del contribuente di indicare e delimitare le aree aziendali nelle quali sono prodotti rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, smaltiti direttamente dal produttore e quindi esclusi dal normale servizio comunale di raccolta. Tali aree possono essere escluse dalla superficie imponibile ai fini TARSU, ma il contribuente deve fornire all'amministrazione i dati necessari per identificarle e quantificarle. Non è sufficiente la mera esistenza dei rifiuti speciali: grava sull'interessato sia l'obbligo di denuncia sia uno specifico onere informativo.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993
Le aree in cui si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani non sono soggette alla tassa.
L'esclusione dalla superficie imponibile opera per le aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili, ma il contribuente deve denunciarne l'esistenza e fornire le informazioni necessarie alla loro individuazione e delimitazione.
Massime di principio
- Chi chiede l'esclusione di una superficie dalla tassazione per la produzione di rifiuti speciali deve provare in modo concreto quali siano le aree interessate, la loro estensione e la tipologia di rifiuti prodotti.
- L'onere informativo non viene assolto con dichiarazioni generiche: occorrono dati, planimetrie o altri elementi idonei a consentire al Comune di verificare la delimitazione delle aree.
- La produzione e lo smaltimento diretto di rifiuti speciali non comportano automaticamente l'esenzione: l'esclusione deve essere formalmente denunciata e adeguatamente documentata.
- In caso di mancata denuncia o di informazioni insufficienti, il Comune può legittimamente determinare la TARSU considerando imponibile l'intera superficie, salvo prova contraria fornita tempestivamente dal contribuente.
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