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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04473/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché contestava in modo generico il trattamento sanzionatorio. È stata quindi confermata la decisione impugnata quanto alla pena, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 2 aprile 2024. Dall'ordinanza emerge che il ricorso era diretto contro la determinazione della pena, ritenuta non aderente al minimo edittale. La doglianza è stata qualificata dalla Corte come del tutto generica. La Corte ha rilevato che la scelta sanzionatoria era stata adeguatamente motivata in appello sulla base della quantità di droga smerciata e dei precedenti penali per rapina e lesioni personali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza della censura sulla pena, perché formulata in termini generici e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la quantificazione della pena, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La determinazione della pena è legittimamente sorretta quando il giudice valorizza elementi concreti del caso, come la quantità della sostanza ceduta e i precedenti penali dell'imputato.
  • La censura sulla dosimetria della pena non può risolversi in una mera richiesta di riduzione al minimo edittale, ma deve indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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