Cassazione Penale, Ordinanza n. 04473/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché contestava in modo generico il trattamento sanzionatorio. È stata quindi confermata la decisione impugnata quanto alla pena, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 2 aprile 2024. Dall'ordinanza emerge che il ricorso era diretto contro la determinazione della pena, ritenuta non aderente al minimo edittale. La doglianza è stata qualificata dalla Corte come del tutto generica. La Corte ha rilevato che la scelta sanzionatoria era stata adeguatamente motivata in appello sulla base della quantità di droga smerciata e dei precedenti penali per rapina e lesioni personali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza della censura sulla pena, perché formulata in termini generici e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la quantificazione della pena, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La determinazione della pena è legittimamente sorretta quando il giudice valorizza elementi concreti del caso, come la quantità della sostanza ceduta e i precedenti penali dell'imputato.
- La censura sulla dosimetria della pena non può risolversi in una mera richiesta di riduzione al minimo edittale, ma deve indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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