Sentenza del 03/04/2019 n. 1983 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Compensazione spese di lite - Soccombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza che dispone la compensazione delle spese senza indicare argomenti concreti e sufficienti a giustificarla è viziata nella parte relativa alle spese e può essere riformata su tale punto. Dal testo non risultano indicati i nomi delle parti né l'esito complessivo della controversia; emerge però che la compensazione è stata ritenuta illegittima o comunque non adeguatamente motivata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la compensazione delle spese di lite nel processo tributario. Il principio generale previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 è quello della soccombenza: la parte la cui domanda viene respinta deve sostenere le spese del giudizio. La compensazione costituisce un'eccezione, ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza.
Norme richiamate
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
Nel processo tributario si applica, come regola generale, il principio della soccombenza: chi perde la causa deve normalmente rimborsare le spese alla controparte.
Art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è possibile in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.
La compensazione è una deroga al principio della soccombenza e non può essere disposta in modo generico o apodittico; il giudice deve indicare specificamente le ragioni che la giustificano.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte soccombente deve normalmente essere condannata al pagamento delle spese di lite.
- La compensazione delle spese è eccezionale e richiede una motivazione esplicita, concreta e verificabile.
- La mera complessità della controversia o la formula generica delle "gravi ed eccezionali ragioni" non sono sufficienti se non accompagnate da una spiegazione specifica.
- La compensazione è normalmente giustificabile in caso di soccombenza reciproca, cioè quando entrambe le parti risultano parzialmente vittoriose e parzialmente perdenti.
- Se la sentenza dispone la compensazione senza adeguata motivazione, la parte interessata può impugnare la decisione limitatamente alla regolazione delle spese.
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