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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32377/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata condannata dal Tribunale di Sassari alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 c.p. Il difensore aveva proposto appello; poiché la sentenza applicava la sola pena dell'ammenda, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva riqualificato l'atto come ricorso per cassazione. La Corte di cassazione ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta da un difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La questione decisiva riguardava quindi gli effetti della conversione dell'appello in ricorso per cassazione e la permanenza dei requisiti formali e soggettivi propri del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non sana il difetto di legittimazione del difensore. Il principio di conversione e qualificazione giuridica dell'impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p. opera sulla base di criteri oggettivi, ma non consente di derogare ai requisiti formali e sostanziali prescritti per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    La disposizione individua il reato per il quale l'imputata era stata condannata alla pena di 200 euro di ammenda.

  • art. 613 c.p.p.

    La norma richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto e proposto da un difensore iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 568 c.p.p.

    Il principio di conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non consente di eludere i requisiti formali e sostanziali propri del mezzo di impugnazione risultante dalla conversione.

Massime di principio

  • La conversione di un'impugnazione in altro mezzo ai sensi dell'art. 568 c.p.p. opera sulla base di criteri oggettivi, ma non comporta la sanatoria dei requisiti formali o soggettivi mancanti dell'impugnazione convertita.
  • Il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
  • Il principio di conservazione degli atti processuali sotteso alla conversione dell'impugnazione non può derogare ai requisiti prescritti per il ricorso per cassazione; l'originaria inammissibilità non è sanabile mediante la successiva riqualificazione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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