Cassazione Penale, Sentenza n. 23556/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, assistito dall'avv. Giuseppe Di Nardo, ha impugnato l'ordinanza del 07/03/2023 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione alla detenzione domiciliare e aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova. Il motivo centrale del ricorso in Cassazione era la violazione del diritto di difesa per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza camerale (e delle udienze successive), con conseguente impossibilità per il difensore di partecipare al giudizio e mancata conoscenza dell'ordinanza impugnata da parte del legale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il condannato si era avvalso di un difensore di fiducia cui non era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza né l'ordinanza impugnata; la presenza in udienza di difensori d'ufficio o di un sostituto non ha sanato la violazione. Sulla base della giurisprudenza di legittimità che qualifica l'omessa comunicazione al difensore di fiducia come nullità assoluta quando la presenza è obbligatoria, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame dell'istanza, con instaurazione rituale del contraddittorio nei confronti del condannato e del suo difensore.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle nullità: la Corte richiama il principio che l'omessa comunicazione al difensore di fiducia integra una nullità assoluta nei casi previsti dalla legge, come ricostruito dalla giurisprudenza
art. 179 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 178, riguarda le nullità assolute e relative; interpretato dalla Corte alla luce della giurisprudenza come causa di annullamento del provvedimento quando la presenza del difensore è obbligatoria e non è stato avvisato
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Citato nella sentenza per sottolineare che la presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non sopperisce all'omessa notifica al difensore di fiducia; la norma sul difensore d'ufficio non valida automaticamente la violazione procedurale
Giurisprudenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan)
"L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen."
La sentenza applica questo principio consolidato: l'omessa comunicazione al difensore di fiducia è nullità assoluta quando la presenza è obbligatoria e la notifica ad altri difensori non sanifica il vizio
Massime di principio
- Se il difensore di fiducia è stato tempestivamente nominato, ha l'obbligo di essere avvisato della fissazione dell'udienza; l'omessa notifica può determinare una nullità assoluta del procedimento quando la sua presenza è obbligatoria
- La notifica al difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto non elimina automaticamente l'illegittimità derivante dall'omessa comunicazione al difensore di fiducia
- Se l'ordinanza non è stata portata a conoscenza del difensore di fiducia, nei suoi confronti non decorrono i termini per proporre impugnazione; ciò può giustificare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
- In situazioni analoghe il rimedio praticato è l'annullamento del provvedimento viziato e il rinvio per un nuovo giudizio con la rituale instaurazione del contraddittorio tra giudice, condannato e difensore
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore di fiducia e l'ufficio notificazioni devono verificare e conservare prova delle nomine e delle comunicazioni: il difensore dovrebbe segnalare tempestivamente la propria nomina agli uffici competenti e richiedere l'iscrizione nelle rubriche per ricevere le notifiche
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