Cassazione Penale, Sentenza n. 35329/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato radicalmente inammissibile per carenza di legittimazione soggettiva (il rimedio è prevalentemente riservato al soggetto "condannato" in senso definitivo). Non è stata esaminata la fondatezza delle censure sostanziali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Crupi era stato sottoposto a fermo e misura cautelare per ipotesi legate al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Successivamente la Corte d'appello di Roma lo ha assolto (sentenza divenuta definitiva) e Crupi ha chiesto l'indennizzo per l'ingiusta privazione della libertà (equa riparazione). La Corte d'appello rigettò la richiesta; la Corte di cassazione confermò il rigetto e ritenne che le condotte del Crupi (uso anomalo di contante e modalità dichiarate delle operazioni) avessero carattere colposo tale da escludere l'indennizzo. Crupi ha proposto ricorso per errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma la Corte odierna ha valutato preliminarmente l'ammissibilità dello strumento e ha ritenuto che Crupi non avesse la legittimazione richiesta perché non era mai stato "condannato" in senso definitivo rispetto alla sentenza che originò la misura cautelare.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
reato originariamente contestato (traffico di stupefacenti); citato per ricostruire il quadro fattuale che giustificò la misura cautelare
art. 625-bis c.p.p.
istituisce il rimedio per far emergere un errore materiale o di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo ritenendo che la legittimazione sia prevalentemente riservata al soggetto "condannato" con decisione definitiva, salvo rare e specifiche eccezioni giurisprudenziali
art. 314, comma 1 c.p.p.
prevede l'azione per ottenere l'equa riparazione dell'ingiusta privazione della libertà; la domanda di Crupi era diretta a questa riparazione e non rientra automaticamente nell'ambito del rimedio di cui all'art. 625-bis
artt. 629 e ss. c.p.p. (revisione)
la revisione può rendere efficace, in casi particolari, l'utilizzo di certi rimedi da parte di chi era stato condannato e poi assolto; la Corte osserva che tali ipotesi non ricorrono nel caso in esame perché non vi è stata revisione che abbia annullato una condanna definitiva
art. 616 c.p.p.
norma che consente, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare Crupi al pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è generalmente riservato al soggetto "condannato" in senso definitivo: chi non ha una condanna definitiva è normalmente privo della legittimazione a proporlo
- Se l'obiettivo è ottenere l'indennizzo o l'equa riparazione per ingiusta detenzione, il canale corretto è l'azione ex art. 314 c.p.p.; non sempre è appropriato impugnare con art. 625-bis una decisione di rigetto dell'indennizzo
- Esistono pronunce giurisprudenziali che, in casi particolari (es. condannato poi assolto in sede di revisione), ammettono l'uso di 625-bis anche se la condanna è stata successivamente annullata; tali eccezioni sono però limitate e valutate caso per caso
- Prima di proporre un ricorso per errore materiale o di fatto, è necessario verificare la propria qualità soggettiva richiesta dalla norma: l'assenza di legittimazione comporta l'inammissibilità radicale del ricorso
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; valutare sempre il rischio processuale
- Per contestare valutazioni di fatto della Corte di cassazione è preferibile esaurire i rimedi ordinari (revisione, impugnazioni nei termini, istanze specifiche) o dimostrare chiaramente il presupposto della legittimazione per 625-bis
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