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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35329/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato radicalmente inammissibile per carenza di legittimazione soggettiva (il rimedio è prevalentemente riservato al soggetto "condannato" in senso definitivo). Non è stata esaminata la fondatezza delle censure sostanziali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Crupi era stato sottoposto a fermo e misura cautelare per ipotesi legate al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Successivamente la Corte d'appello di Roma lo ha assolto (sentenza divenuta definitiva) e Crupi ha chiesto l'indennizzo per l'ingiusta privazione della libertà (equa riparazione). La Corte d'appello rigettò la richiesta; la Corte di cassazione confermò il rigetto e ritenne che le condotte del Crupi (uso anomalo di contante e modalità dichiarate delle operazioni) avessero carattere colposo tale da escludere l'indennizzo. Crupi ha proposto ricorso per errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma la Corte odierna ha valutato preliminarmente l'ammissibilità dello strumento e ha ritenuto che Crupi non avesse la legittimazione richiesta perché non era mai stato "condannato" in senso definitivo rispetto alla sentenza che originò la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    reato originariamente contestato (traffico di stupefacenti); citato per ricostruire il quadro fattuale che giustificò la misura cautelare

  • art. 625-bis c.p.p.

    istituisce il rimedio per far emergere un errore materiale o di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione; la Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo ritenendo che la legittimazione sia prevalentemente riservata al soggetto "condannato" con decisione definitiva, salvo rare e specifiche eccezioni giurisprudenziali

  • art. 314, comma 1 c.p.p.

    prevede l'azione per ottenere l'equa riparazione dell'ingiusta privazione della libertà; la domanda di Crupi era diretta a questa riparazione e non rientra automaticamente nell'ambito del rimedio di cui all'art. 625-bis

  • artt. 629 e ss. c.p.p. (revisione)

    la revisione può rendere efficace, in casi particolari, l'utilizzo di certi rimedi da parte di chi era stato condannato e poi assolto; la Corte osserva che tali ipotesi non ricorrono nel caso in esame perché non vi è stata revisione che abbia annullato una condanna definitiva

  • art. 616 c.p.p.

    norma che consente, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare Crupi al pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è generalmente riservato al soggetto "condannato" in senso definitivo: chi non ha una condanna definitiva è normalmente privo della legittimazione a proporlo
  • Se l'obiettivo è ottenere l'indennizzo o l'equa riparazione per ingiusta detenzione, il canale corretto è l'azione ex art. 314 c.p.p.; non sempre è appropriato impugnare con art. 625-bis una decisione di rigetto dell'indennizzo
  • Esistono pronunce giurisprudenziali che, in casi particolari (es. condannato poi assolto in sede di revisione), ammettono l'uso di 625-bis anche se la condanna è stata successivamente annullata; tali eccezioni sono però limitate e valutate caso per caso
  • Prima di proporre un ricorso per errore materiale o di fatto, è necessario verificare la propria qualità soggettiva richiesta dalla norma: l'assenza di legittimazione comporta l'inammissibilità radicale del ricorso
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; valutare sempre il rischio processuale
  • Per contestare valutazioni di fatto della Corte di cassazione è preferibile esaurire i rimedi ordinari (revisione, impugnazioni nei termini, istanze specifiche) o dimostrare chiaramente il presupposto della legittimazione per 625-bis

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