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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31934/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con contestuale irrogazione di sanzioni, emesso in relazione a una sentenza civile. Il destinatario dell'avviso ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, di non essere soggetto passivo dell'imposta perché, al tempo del giudizio definito dalla sentenza tassata, non avrebbe più rivestito la qualità di curatore fallimentare della società indicata nella pronuncia; dall'altro, ha dedotto l'illegittimità dell'avviso per mancata allegazione della sentenza presupposta, assumendo che tale omissione avesse leso il suo diritto di difesa e violato l'obbligo di motivazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, censurando la ripartizione dell'onere probatorio sulla legittimazione passiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 7 l. n. 212/2000, lamentando che la sentenza non fosse allegata all'avviso e non fosse stata prodotta in giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla ripartizione dell'onere della prova, osservando che, in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, sono soggetti passivi anche le parti in causa e che, nel caso concreto, risultava che il contribuente era stato specificamente richiamato nella sentenza come curatore fallimentare; pertanto, spettava a lui dimostrare la dedotta estraneità, prova che non era stata fornita in modo specifico. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla mancata allegazione della sentenza, affermando che l'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo da rendere intellegibili presupposto, aliquota e imposta, ma non necessita dell'allegazione materiale della sentenza quando il contribuente ne sia già a conoscenza, come nel caso di specie, essendo stato chiamato in causa e indicato nella pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella sulla quale esso grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla valutazione delle prove e sulla decisione secondo il prudente apprezzamento del giudice, ma ritenuti non violati nel caso concreto.

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986

    I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari comprendono le parti in causa, intese in senso sostanziale come coloro la cui sfera giuridica sia incisa dalla pronuncia.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche solo parzialmente, controversie civili sono soggetti all'imposta di registro, anche se impugnati o ancora impugnabili.

  • art. 8 Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Individua tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso e la relativa imposta.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986

    L'avviso di liquidazione emesso per un atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione mira a consentire al contribuente il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa, senza attività di ricerca, ma non impone l'allegazione di atti già conosciuti o agevolmente conoscibili.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in funzione della tutela del diritto di difesa del contribuente, ma non ritenuto violato perché la conoscenza della sentenza era già in capo al destinatario dell'avviso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o l'esito dell'accertamento di merito.
  • Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, sono tenuti al pagamento le parti in causa o i soggetti comunque incisi dalla pronuncia, e chi contesti la propria qualità di soggetto passivo deve offrire una prova specifica della propria estraneità.
  • L'avviso di liquidazione in materia di registro deve essere sufficientemente motivato con l'indicazione di imponibile, aliquota e imposta; l'allegazione materiale della sentenza presupposta non è necessaria quando il contribuente ne abbia già conoscenza o possa agevolmente conoscerla.
  • L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non richiede il deposito di documenti già noti al contribuente, poiché la funzione della motivazione è garantire la difesa effettiva, non riprodurre inutilmente atti conosciuti.
  • Quando il contribuente è nominativamente indicato nella sentenza tassata o vi è stato coinvolto, la sua conoscenza del provvedimento può escludere la nullità dell'avviso per mancata allegazione della decisione presupposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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