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Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 4052 del 25.07.2025 di ARGEA, Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano, che ha rigettato la domanda di variante n. SIAN 54286005894 presentata dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresa, ove occorra, la comunicazione di preavviso di rigetto del 24.04.2025 a firma del medesimo Direttore.

Giustizia amministrativa202500928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di rigetto di una domanda di variante a un progetto ammesso a finanziamento pubblico, relativa alla soppressione del contributo per la realizzazione di un salumificio e all’incremento delle somme richieste per l’acquisto di macchinari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui ARGEA ha rigettato la domanda di variante al progetto finanziato, deducendo che la modifica rispettasse le condizioni previste dal bando per l’ammissibilità delle varianti. In particolare, ha sostenuto che la variazione rientrasse nel limite del 50% dell’importo originario, fosse coerente con il progetto iniziale e con il bando e risultasse giustificata dall’evoluzione delle esigenze del mercato. L’Amministrazione aveva invece ritenuto che la variante facesse venir meno la funzionalità complessiva dell’iniziativa progettuale e l’elemento di diversificazione produttiva derivante dalla mancata realizzazione del salumificio, con conseguente riduzione del grado di priorità del progetto. La ricorrente ha inoltre invocato il periculum in mora, prospettando il rischio di perdere il finanziamento prima della definizione del giudizio e chiedendo anche un’ordinanza propulsiva per la rivalutazione della variante. ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’insussistenza del periculum, rilevando che il pregiudizio sarebbe meramente economico e che tutte le domande presentate sulla misura risultavano finanziabili.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, perché la controversia riguarda l’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale dell’Amministrazione nella valutazione dell’ammissibilità della variante progettuale. Ha tuttavia respinto la domanda cautelare, ritenendo il pregiudizio lamentato di carattere strettamente patrimoniale e quindi non idoneo, in assenza di ulteriori elementi, a integrare un danno grave e irreparabile. Il giudice ha valorizzato anche l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui vi sarebbero fondi sufficienti a soddisfare l’interesse della ricorrente all’esito del giudizio. È stata inoltre esclusa la necessità di una misura cautelare propulsiva, poiché l’impresa può comunque realizzare, nelle more del giudizio di merito, la parte del progetto già approvata, comprendente risorse per l’implementazione del parco mezzi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la misura richiesta.

  • Paragrafo f) del Bando per l’ammissibilità delle proposte di varianti

    La disposizione del bando richiede che la variante conservi la funzionalità complessiva dell’iniziativa progettuale; l’Amministrazione ha fondato su tale requisito il rigetto della domanda di variante.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla valutazione dell’ammissibilità di una variante a un progetto ammesso a sostegno pubblico appartengono alla giurisdizione amministrativa quando l’Amministrazione esercita un potere autoritativo e discrezionale secondo le regole del bando.
  • In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale non integra di per sé il danno grave e irreparabile necessario per la concessione della sospensione dell’atto, soprattutto quando l’Amministrazione rappresenti l’esistenza di risorse sufficienti a soddisfare l’interesse economico del beneficiario all’esito del giudizio.
  • Non è necessaria una misura cautelare propulsiva quando il beneficiario possa comunque procedere, nelle more del giudizio, alla realizzazione delle attività già approvate e finanziate dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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