Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-216/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018. — LM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale. — Causa C-216/18 PPU

Giurisprudenza europea62018CJ0216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato un caso di esecuzione, in Irlanda, di mandati d'arresto europei emessi dalla Polonia, alla luce delle contestazioni sull'indipendenza del sistema giudiziario polacco. Ha stabilito che, pur in presenza di gravi carenze sistemiche nello Stato membro emittente, l'autorità dell'esecuzione deve comunque svolgere un esame individuale del rischio che la persona ricercata subisca una violazione del diritto a un giudice indipendente e a un equo processo. Solo se tale rischio concreto risulta accertato può essere rifiutata la consegna; in alternativa, devono essere chieste informazioni supplementari all'autorità emittente.

Mandato d'arresto europeo: verifica del rischio di violazione del diritto a un giudice indipendente nello Stato membro emittente e limiti al principio di fiducia reciproca

La questione giuridica

Se, in presenza di elementi idonei a dimostrare carenze sistemiche o generalizzate dell'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa o debba rifiutare la consegna senza una valutazione individuale concreta del rischio, oppure debba comunque accertare, caso per caso, se la persona ricercata corra un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo; e se debba chiedere ulteriori informazioni all'autorità emittente prima di decidere.

Principio di diritto

L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI non consente di eseguire automaticamente un mandato d'arresto europeo solo perché nello Stato membro emittente sussistono carenze sistemiche o generalizzate dell'indipendenza del potere giudiziario; tuttavia, tali carenze impongono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di compiere una verifica concreta e precisa, caso per caso, sul rischio reale che la persona ricercata subisca una violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente e quindi del contenuto essenziale del diritto a un equo processo, chiedendo se necessario informazioni supplementari all'autorità emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2. Solo se, all'esito di tale verifica, permangono motivi seri e comprovati di ritenere sussistente il rischio, la consegna deve essere rifiutata; il rifiuto automatico è ipotizzabile soltanto in presenza di una decisione del Consiglio europeo ex articolo 7, paragrafo 2, TUE seguita dalla sospensione dell'applicazione della decisione quadro nei confronti dello Stato membro interessato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 7 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 7 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

Mandato d'arresto europeo e rischio di violazione del diritto a un giudice indipendente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d'urgenza della High Court irlandese nell'ambito dell'esecuzione di tre mandati d'arresto europei emessi da autorità giudiziarie polacche nei confronti di LM. La questione nasceva dalle preoccupazioni, fondate su una proposta motivata della Commissione ex articolo 7, paragrafo 1, TUE, circa le riforme del sistema giudiziario polacco e il possibile pregiudizio dell'indipendenza dei giudici.

Fatti e procedimento principale

LM, arrestato in Irlanda, si opponeva alla consegna sostenendo che, a causa delle riforme legislative in Polonia, avrebbe corso un rischio reale di flagrante diniego di giustizia. Il giudice del rinvio riteneva che le carenze dello Stato di diritto in Polonia potessero incidere in modo sistemico sul diritto a un equo processo e chiedeva se, in tale contesto, fosse ancora necessaria la valutazione individuale del rischio per la persona ricercata oppure se fosse sufficiente constatare la violazione sistemica.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 7 TUE, quale meccanismo di constatazione del rischio o della violazione grave e persistente dei valori dell'articolo 2 TUE;
  • l'articolo 47, secondo comma, della Carta, che garantisce il diritto a un giudice indipendente e imparziale;
  • l'articolo 1, paragrafi 1-3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo;
  • l'articolo 15, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, relativo alla richiesta di informazioni complementari;
  • l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte: fiducia reciproca e limiti eccezionali

La Corte ribadisce che il mandato d'arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco e sull'elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'esecuzione del mandato è la regola e il rifiuto costituisce un'eccezione, tassativamente disciplinata dalla decisione quadro. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come già affermato nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può sospendere la consegna quando questa esporrebbe la persona a una violazione grave di un diritto fondamentale.

Rilevanza dell'indipendenza della magistratura

La Corte afferma che l'indipendenza dei giudici è parte del contenuto essenziale del diritto a un equo processo e rappresenta una garanzia cardinale dello Stato di diritto. Richiama il collegamento tra articolo 19 TUE, articolo 47 della Carta e necessità di una tutela giurisdizionale effettiva. Ne deriva che anche nel contesto del mandato d'arresto europeo l'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione devono soddisfare i requisiti di indipendenza propri di una "autorità giudiziaria".

Metodo in due fasi per la verifica del rischio

Secondo la Corte, quando la persona ricercata deduce carenze sistemiche o generalizzate dell'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere in due fasi:

  • in una prima fase, verificare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, se nello Stato membro emittente esista un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo per mancanza di indipendenza dei giudici; le informazioni contenute in una proposta motivata della Commissione ex articolo 7, paragrafo 1, TUE sono elementi di particolare rilevanza;
  • in una seconda fase, valutare concretamente e precisamente se, alla luce della situazione personale dell'interessato, della natura del reato e delle circostanze di fatto del mandato, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che quella persona correrebbe effettivamente tale rischio in caso di consegna.

Ruolo delle informazioni supplementari e del dialogo tra autorità giudiziarie

La Corte precisa che l'autorità dell'esecuzione deve chiedere all'autorità emittente ogni informazione complementare necessaria ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro. L'autorità emittente può fornire elementi oggettivi sulle eventuali modifiche sopravvenute nelle garanzie di indipendenza giudiziaria tali da escludere il rischio per la persona interessata.

Esito e dispositivo

La Corte respinge l'idea di un rifiuto automatico della consegna fondato esclusivamente sulla constatazione di una crisi dello Stato di diritto nello Stato membro emittente. Un rifiuto automatico può derivare soltanto da una decisione del Consiglio europeo ex articolo 7, paragrafo 2, TUE, seguita dalla sospensione del meccanismo del mandato d'arresto europeo nei confronti dello Stato interessato. In mancanza di tale decisione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve comunque svolgere una valutazione concreta e individualizzata; se, al termine di questa, permangono motivi seri e comprovati di rischio reale di violazione del diritto a un giudice indipendente, deve astenersi dall'eseguire il mandato d'arresto europeo.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritto a un equo processoindipendenza della magistraturafiducia reciproca tra Stati membri

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.