Sentenza n. 1566/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, fondato sulla prescrizione, della restituzione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione versati per titoli edilizi non utilizzati
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa edilizia)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha ottenuto un primo permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici, versando euro 19.421,79 a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione. Il titolo non è stato eseguito ed è stato successivamente richiesto e rilasciato un nuovo permesso per le medesime opere, con imputazione al nuovo obbligo contributivo delle somme già versate per il titolo precedente. Poiché anche le opere relative al nuovo titolo non sono mai iniziate, la ricorrente ha chiesto la restituzione della somma, mediante atto del 19 gennaio 2013, valevole anche come rinuncia al permesso di costruire. Il Comune ha contestato la pretesa sostenendo che il diritto alla restituzione fosse prescritto, assumendo quale dies a quo l'inutile scadenza del termine annuale per l'inizio dei lavori relativo al primo permesso del 2007. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento del diritto alla ripetizione dell'indebito e la condanna del Comune alla restituzione della somma, oltre agli interessi legali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune alla restituzione di euro 19.421,79, oltre agli interessi legali dalla messa in mora fino al saldo. Ha escluso che la prescrizione decorresse dall'inutile scadenza del termine annuale per l'inizio dei lavori conseguente al rilascio del permesso del 2007. In base alla giurisprudenza richiamata, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione degli oneri di urbanizzazione richiede un atto dichiarativo della decadenza del titolo edilizio oppure un atto di rinuncia al titolo; nel caso concreto, non risultava adottata una dichiarazione di decadenza. Inoltre, il credito restitutorio relativo al primo permesso si era compensato con il credito di pari importo vantato dal Comune per il rilascio del nuovo titolo del 19 marzo 2013. Pertanto, anche ipotizzando la mancata declaratoria di decadenza del secondo permesso, il nuovo diritto alla restituzione avrebbe potuto essere esercitato soltanto dal 19 marzo 2014 e non era prescritto alla data della messa in mora del 13 gennaio 2023. Il Comune è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata implicitamente in relazione al contributo di costruzione, agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, ma il testo non indica espressamente il relativo articolo.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione per un titolo edilizio non utilizzato, non è sufficiente l'inutile scadenza del termine previsto per l'inizio dei lavori: occorre un atto dichiarativo della decadenza del titolo oppure un atto di rinuncia al medesimo.
- Quando le somme versate per un precedente titolo edilizio sono imputate all'obbligo contributivo relativo a un successivo titolo per le medesime opere, il credito restitutorio collegato al primo titolo si compensa con il credito dell'amministrazione relativo al nuovo titolo.
- In caso di mancato utilizzo anche del successivo titolo edilizio, il diritto alla restituzione delle somme può decorrere, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, dal momento in cui diviene esigibile l'obbligo contributivo relativo al nuovo titolo e, comunque, non prima della maturazione della relativa situazione restitutoria.
- La condanna alla restituzione del contributo di costruzione indebitamente versato comporta il riconoscimento degli interessi legali dalla messa in mora fino all'effettivo saldo.
Come è indicizzato
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